Articolo 1 DENOMINAZIONEE’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Piuculture” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.Articolo 2 SEDE E STATUTOL’Associazione ha sede attualmente in via Dalmazia 25 Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera dell’Assemblea. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.Articolo 3DURATALa durata dell’Associazione è illimitata.Articolo 4 OGGETTO Piuculture è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro che opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, mediante l’attuazione di servizi e interventi educativi, sociali e culturali.L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali.Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della persona umana.Articolo 5 FINALITA’Scopo dell’associazione è favorire, promuovere e sostenerea) L’inserimento scolastico degli alunni immigratib) L’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda per giovani e adultic) L’educazione a un dialogo costruttivo tra persone di culture diversed) Servizi di prossimità volti a rimuovere i fattori di esclusione e disparità socialee) L’orientamento rivolto agli stranieri per facilitare l’accesso a servizi e risorse localif) La lotta ai pregiudizi che impediscono la pacifica convivenza tra nativi e immigratig) L’integrazione degli stranieri mediante l’esercizio della cittadinanza attivah) La divulgazione sui media delle attività realizzate da stranieri nel Municipio II° in ambito associativo, economico, imprenditoriale e artisticoi) La conoscenza e divulgazione dei fenomeni sociali connessi ai processi migratorij) L’organizzazione di incontri formativi e occasioni pubbliche di interculturak) Attività editoriali e multimedialiL’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.Articolo 6 SOCIPossono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l’assembleaI Soci possono essere :– Soci FondatoriSono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione della Assemblea saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.– Soci OperativiSono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.– Soci Sostenitori Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.Articolo 7Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’AssociazioneArticolo 8La qualità di Socio si perde per:- Decesso;- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del’Assemblea.- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’Assemblea; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.- Espulsione: l’Assemblea delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.Articolo 9 RISORSE ECONOMICHELe risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:- dalle quote sociali annue stabilite dall’Assemblea;- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;- contributi di organismi internazionali;- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:- beni mobili ed immobili:- donazioni, lasciti o successioni;Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.Articolo 10 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONESono organi dell’Associazione:a) l’Assemblea dei Soci,b) il Consiglio Direttivoc) il Presidented) Il Vicepresidente.e) Il Tesorieref) Il Collegio dei RevisoriTutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.Articolo 11 ASSEMBLEA DEI SOCIL’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.L’Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare ha il compito di:a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;c) eleggere il Presidented) eleggere il Vicepresidentee) eleggere il Consiglio Direttivof) stabilire l’entità della quota sociale annuale;g) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’AssociazioneArticolo 12 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEAL’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.Articolo 13Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.Articolo 14Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’assemblea può eleggere Presidente un altro membro dell’Associazione.Le funzioni di segretario sono svolte da un membro scelto in Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.Le decisioni prese dall’Assemblea impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.Articolo 15 CONSIGLIO DIRETTIVOIl Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:– attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;– assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;– deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;– l’assunzione eventuale di personale dipendente;– predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;– stabilire le quote annuali dovute dai Soci.Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo redigere un regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Articolo 16 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTEIl Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica un anno. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze dell’Assemblea dei Soci.Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e di straordinaria amministrazione.In particolare compete al Presidente:- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.Articolo 17 TESORIEREIl Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.Al Tesoriere inoltre spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione.Articolo 18 COLLEGIO DEI REVISORIL’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.Articolo 19 ESERCIZIO SOCIALEGli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.Articolo 20 SCIOGLIMENTOIn caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.Articolo 21 NORME FINALIPer quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.
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