L’Accordo tra Stato e Regioni in materia di accesso alle prestazioni sanitarie da parte di cittadini stranieri e dell’Unione, sottoscritto il 20 dicembre 2012 e pubblicato il 7 febbraio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, suppl. ord. 9, riguarda le Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome.
In generale, la tutela della salute è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
Per supportare le Regioni nel 2008 è stato istituito il Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi sanitari” che ha prodotto un documento successivamente approvato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e recepito nel recente Accordo Stato Regioni.
Tra le innovazioni contenute in questo accordo vi sono:
1) Il reinserimento del codice X01 per l’esenzione dal pagamento del ticket per gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale in condizioni di grave indigenza. Tra le prestazioni essenziali da garantire a tutte le persone, insieme a quelle urgenti, rientra anche l’assistenza farmaceutica.
2) Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale (SSR) del minore comunque presente sul territorio, anche se privo di permesso di soggiorno, in condizioni di parità con il minore italiano.
3) La possibilità per il cittadino dell’Unione Europea che voglia soggiornare legalmente in Italia per oltre 3 mesi, ad altro titolo rispetto alla condizione di lavoratore, studente o loro familiare, di poter procedere all’iscrizione volontaria nel SSR invece di sottoscrivere una polizza sanitaria privata di durata annuale.
Andando nel dettaglio dell’Accordo Stato Regioni:
per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, si prevede che debbano procedere all’iscrizione obbligatoria nell’SSR per una delle seguenti ragioni:
- lavoro subordinato, anche stagionale
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico/rifugiato
- asilo umanitario/motivi umanitari /protezione sussidiaria
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo
- attesa adozione
- affidamento ivi compresi minori non accompagnati
- richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
- familiari non comunitari di cittadini comunitario iscritto al SSR
- attesa di occupazione
- attesa di regolarizzazione, in questo caso l’iscrizione è temporanea
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere da possesso di permesso di soggiorno
- genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore
- donna in permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza fino a sei mesi dalla nascita del figlio cui provvede
- motivi di studio per maggiorenni
- detenuti negli istituti penitenziari
- permessi per motivi di giustizia
- motivi religiosi per religiosi che svolgono attività lavorativa
- apolide
- motivi di studio studenti lavoratori
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari
In tutti i casi in cui il cittadino sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei succitati motivi, si procede all’iscrizione temporanea al SSR sulla base della documentazione attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno.
Anche l’iscrizione nelle liste di collocamento dà diritto ad iscrizione obbligatoria del cittadino straniero.
Residenza/effettiva dimora, cosa s’intende?
Lo straniero è iscritto negli elenchi degli assistibili dell’ASL nel suo territorio di residenza o dove ha effettiva dimora, ovvero quello indicato nel permesso di soggiorno. Se non c’è fissa dimora, si considera residente nel comune dove ha domicilio.
Se è un richiedente di protezione internazionale si fa riferimento all’autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità.
Validità iscrizione al SSR
L’iscrizione è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso. Agli stranieri regolarmente soggiornanti viene rilasciata la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) al pari dei cittadini italiani.
È anche possibile procedere all’iscrizione volontaria, qualora vi sia un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Cure mediche per STP
Per gli stranieri temporaneamente presenti senza permesso di soggiorno (STP) si prevede l’assicurazione delle cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, effettuata tramite il rilascio di un codice individuale STP.
Il codice STP è fatto di 16 caratteri ed è rilasciato in occasione della prima erogazione. Vale 6 mesi è rinnovabile in caso di permanenza sul territorio nazionale.
(!) Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
(!) Le cure non emergenziali, nel caso in cui il periodo di soggiorno sia inferiore a 3 mesi, sono pagate in maniera diretta, in base al tariffario di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
(!) Verificare che il permesso di soggiorno elettronico (PSE) riporti il motivo di soggiorno ed i tempi di validità della residenza.
Ulteriori info presso:
– Accordo in materia sanitaria tra Stato e Regioni
– Tutela sanitaria Stp/Eni
– Ministero della Salute
– Medici in lingua straniera