Durante il convegno ‘Ricongiungere l’integrazione‘, svoltosi il 19 ottobre 2011 a Roma dentro Palazzo Valentini, sede della Provincia, si è sviluppato un interessante dibattito, molto esauriente dal punto di vista informativo, sulle normative italiane, europee ed extraeuropee che regolano i ricongiungimenti familiari per gli immigrati. Riportiamo di seguito un’idea riassuntiva.
Il percorso delle leggi in Italia. Pilar Saravia, Uil Roma e Lazio, ci racconta cosa è cambiato in Italia negli ultimi 30 anni. Prima dell’’86 potevano ricongiungersi solo i figli minori di 14 anni. In quell’anno arriva la legge 943 in cui si dichiara che i legalmente residenti hanno diritto al ricongiungimento anche con il coniuge (e con i figli a carico non coniugati). Tutte le leggi successive hanno confermato questo orientamento fino al 2002, quando la Bossi-Fini ha limitato i diritti su alcuni membri della famiglia (i genitori dell’immigrato).
Il pacchetto sicurezza del 2009. Questa legge è orientata esclusivamente a penalizzare gli irregolari: si vieta il matrimonio, si vieta lo studio oltre l’età dell’obbligo, si rende impraticabile l’utilizzo di canali regolari per mandare soldi a casa, si vieta l’accesso ai servizi pubblici, si nega il diritto a un contratto d’affitto, si dispone il trattenimento nei Cie (Centro Identificazione e Espulsione) fino a sei mesi con possibilità di espulsione senza il nulla osta del magistrato.
Il ricongiungimento in Italia oggi (v. tabella) è orientato su un “atteggiamento di sfiducia, dove la famiglia è vista anzitutto come uno status biologico, prima che civile”, dichiara la ricercatrice Isabella Peretti, autrice di un interessante relazione sull’argomento: il ricongiungimento è previsto per il coniuge e i figli minori, i maggiorenni a carico solo se con invalidità totale, i genitori solo se non abbiano altri figli nel paese d’origine; si richiede il certificato per l’alloggio che attesti l’idoneità con il consenso del titolare dell’appartamento ad ospitare altri congiunti; si verifica la buona salute e la presenza di un’assicurazione sanitaria in modo tale che l’immigrato “non debba ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato”; si prevede inoltre l’esame del dna ove i rapporti non sono documentati in modo certo.
“Il modello europeo, contrariamente a quanto si possa pensare è fallace e totalmente eurocentrico: si basa su quanto dichiarò una volta il presidente francese Nicolas Sarkozy: ‘immigrazione scelta e non più subita’. La prima è un vantaggio economico, la seconda – proprio quella del ricongiungimento familiare – grava invece sulle casse dello Stato” commenta la Peretti. Questi gli elementi ricorrenti del “modello Schengenland”: migranti solo se servono, dove servono e come servono (meglio se clandestini), forme di apartheid (marginalità giudiziaria, campi, controllo della mobilità), inserimento in un quadro di “sicurezza”, più che di “società” (minacce di terrorismo); appalto del controllo delle frontiere a paesi terzi (v. l’Italia con la Libia). “Poi il caso italiano è tra i peggiori”: 5 milioni di immigrati + 1 milione di irregolari che producono il 10% del Pil (pagano 11 miliardi di tasse e contributi che sostengono il welfare ricevendo da questo meno della metà di quello che versano); numero di rifugiati esiguo rispetto agli altri paesi europei; sanatorie truffe (e, “siccome servono”, solo per le badanti); razzismo federale (ordinanze comunali incostituzionali); ‘modello Maroni’ di assimilazione forzata. In attesa del Green paper – ‘Libro verde’, comunicazione con la quale la Commissione Europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare e chiarisce il suo punto di vista – sui ricongiungimenti che sarà presentato entro la fine del 2011…
Raffronto di leggi, oltre l’Europa. Il problema più evidente di una legge di stampo eurocentrista è che non tiene da conto il diritto di famiglia dei singoli paesi di provenienza e, soprattutto, le diverse relazioni parentali che esistono nel mondo: famiglie allargate, poligamia, matrimoni combinati, legami parentali non consanguinei. “A noi piace la definizione della ‘Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti’ del 1990 – dice la Saravia – firmata dall’Italia ma mai ratificata in legge: ‘sono considerati ‘membri della famiglia’, persone sposate ai lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli e altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia’”. Tra gli stati esistono ovviamente delle differenze tecniche: in Gran Bretagna per esempio si fa distinzione tra “stranieri altamente specializzati” e quelli “a bassa qualificazione”: per quest’ultimi è molto più difficile ottenere il ricongiungimento. La Romania porta la testimonianza molto grave di bambini spesso lasciati da entrambi i genitori che “non mangiano, non studiano, si rifiutano di vivere”. Da un paese extra-europeo arriva invece l’esempio più aperto: in Canada c’è il riconoscimento anche per le “coppie di fatto” (etero o gay) e il familiare residente funge da ‘garante’ (‘sponsor’) di chi dovrà raggiungerlo: “un garante di persone e risorse – commenta Gabriele Di Mascio, Ital-Uil: in Canada c’è proprio un diverso approccio concettuale che vede nell’immigrato una ricchezza”.
Alice Rinaldi (20 ottobre 2011)
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN ITALIA
Soggetti richiedenti | Cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o non inferiore a 1 anno |
Familiari | 1) Coniuge maggiorenne2) Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) a condizione che l’altro genitore dia il consenso3) Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere a se stessi4) Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine5) Genitori ultra65enni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute |
Requisiti | 1) Reddito minimo2) Disponibilità di un alloggio idoneo |
Procedura | IN ITALIADomanda fatta dal soggiornante attraverso procedura informatizzata sul sito del Ministero dell’Interno. Lo Sportello Unico ricevuta la domanda verifica i requisiti entro 6 mesiALL’ESTEROIl familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà presentare all’autorità consolare italiana del paese dove vive la documentazione comprovante il rapporto di parentela e lo stato di salute |
Struttura competente | Sportello Unico |
Mezzi di ricorso | Ricorso amministrativo |