Ricongiungimento familiare, le norme

Durante il convegno ‘Ricongiungere l’integrazione‘, svoltosi il 19 ottobre 2011 a Roma dentro Palazzo Valentini, sede della Provincia, si è sviluppato un interessante dibattito, molto esauriente dal punto di vista informativo, sulle normative italiane, europee ed extraeuropee che regolano i ricongiungimenti familiari per gli immigrati. Riportiamo di seguito un’idea riassuntiva.

Il percorso delle leggi in Italia. Pilar Saravia, Uil Roma e Lazio, ci racconta cosa è cambiato in Italia negli ultimi 30 anni. Prima dell’’86 potevano ricongiungersi solo i figli minori di 14 anni. In quell’anno arriva la legge 943 in cui si dichiara che i legalmente residenti hanno diritto al ricongiungimento anche con il coniuge (e con i figli a carico non coniugati). Tutte le leggi successive hanno confermato questo orientamento fino al 2002, quando la Bossi-Fini ha limitato i diritti su alcuni membri della famiglia (i genitori dell’immigrato).

Il pacchetto sicurezza del 2009. Questa legge è orientata esclusivamente a penalizzare gli irregolari: si vieta il matrimonio, si vieta lo studio oltre l’età dell’obbligo, si rende impraticabile l’utilizzo di canali regolari per mandare soldi a casa, si vieta l’accesso ai servizi pubblici, si nega il diritto a un contratto d’affitto, si dispone il trattenimento nei Cie (Centro Identificazione e Espulsione) fino a sei mesi con possibilità di espulsione senza il nulla osta del magistrato.

Il ricongiungimento in Italia oggi (v. tabella) è orientato su un “atteggiamento di sfiducia, dove la famiglia è vista anzitutto come uno status biologico, prima che civile”, dichiara la ricercatrice Isabella Peretti, autrice di un interessante relazione sull’argomento: il ricongiungimento è previsto per il coniuge e i figli minori, i maggiorenni a carico solo se con invalidità totale, i genitori solo se non abbiano altri figli nel paese d’origine; si richiede il certificato per l’alloggio che attesti l’idoneità con il consenso del titolare dell’appartamento ad ospitare altri congiunti; si verifica la buona salute e la presenza di un’assicurazione sanitaria in modo tale che l’immigrato “non debba ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato”; si prevede inoltre l’esame del dna ove i rapporti non sono documentati in modo certo.

“Il modello europeo, contrariamente a quanto si possa pensare è fallace e totalmente eurocentrico: si basa su quanto dichiarò una volta il presidente francese Nicolas Sarkozy: ‘immigrazione scelta e non più subita’. La prima è un vantaggio economico, la seconda – proprio quella del ricongiungimento familiare – grava invece sulle casse dello Stato” commenta la Peretti. Questi gli elementi ricorrenti del “modello Schengenland”: migranti solo se servono, dove servono e come servono (meglio se clandestini), forme di apartheid (marginalità giudiziaria, campi, controllo della mobilità), inserimento in un quadro di “sicurezza”, più che di “società” (minacce di terrorismo); appalto del controllo delle frontiere a paesi terzi (v. l’Italia con la Libia). “Poi il caso italiano è tra i peggiori”: 5 milioni di immigrati + 1 milione di irregolari che producono il 10% del Pil (pagano 11 miliardi di tasse e contributi che sostengono il welfare ricevendo da questo meno della metà di quello che versano); numero di rifugiati esiguo rispetto agli altri paesi europei; sanatorie truffe (e, “siccome servono”, solo per le badanti); razzismo federale (ordinanze comunali incostituzionali); ‘modello Maroni’ di assimilazione forzata. In attesa del Green paper – ‘Libro verde’, comunicazione con la quale la Commissione Europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare e chiarisce il suo punto di vista – sui ricongiungimenti che sarà presentato entro la fine del 2011…

Raffronto di leggi, oltre l’Europa. Il problema più evidente di una legge di stampo eurocentrista è che non tiene da conto il diritto di famiglia dei singoli paesi di provenienza e, soprattutto, le diverse relazioni parentali che esistono nel mondo: famiglie allargate, poligamia, matrimoni combinati, legami parentali non consanguinei. “A noi piace la definizione della ‘Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti’ del 1990 – dice la Saravia – firmata dall’Italia ma mai ratificata in legge: ‘sono considerati ‘membri della famiglia’, persone sposate ai lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli e altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia’”. Tra gli stati esistono ovviamente delle differenze tecniche: in Gran Bretagna per esempio si fa distinzione tra “stranieri altamente specializzati” e quelli “a bassa qualificazione”: per quest’ultimi è molto più difficile ottenere il ricongiungimento. La Romania porta la testimonianza molto grave di bambini spesso lasciati da entrambi i genitori che “non mangiano, non studiano, si rifiutano di vivere”. Da un paese extra-europeo arriva invece l’esempio più aperto: in Canada c’è il riconoscimento anche per le “coppie di fatto” (etero o gay) e il familiare residente funge da ‘garante’ (‘sponsor’) di chi dovrà raggiungerlo: “un garante di persone e risorse – commenta Gabriele Di Mascio, Ital-Uil: in Canada c’è proprio un diverso approccio concettuale che vede nell’immigrato una ricchezza”.

Alice Rinaldi (20 ottobre 2011)

 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN ITALIA

Soggetti richiedenti Cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o non inferiore a 1 anno
Familiari 1)      Coniuge maggiorenne2)      Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) a condizione che l’altro genitore dia il consenso3)      Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere a se stessi4)      Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine5)      Genitori ultra65enni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute
Requisiti 1)      Reddito minimo2)      Disponibilità di un alloggio idoneo
Procedura IN ITALIADomanda fatta dal soggiornante attraverso procedura informatizzata sul sito del Ministero dell’Interno. Lo Sportello Unico ricevuta la domanda verifica i requisiti entro 6 mesiALL’ESTEROIl familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà presentare all’autorità consolare italiana del paese dove vive la documentazione comprovante il rapporto di parentela e lo stato di salute
Struttura competente Sportello Unico
Mezzi di ricorso Ricorso amministrativo