Dublino III: novità e potenziamenti del Regolamento europeo

dublino III (1)Nell’ambito dell’immigrazione e delle politiche per gli stranieri extraeuropei, l’Unione Europea, nell’estate di quest’anno, ha reso ufficiale il Regolamento n. 604/2013 conosciuto come Dublino III che intende stabilire, con maggiore precisione, a quale Stato spetti la competenza di occuparsi della domanda di protezione internazionale da parte di un richiedente straniero.

Tra le novità c’è una maggiore tutela dei minori. Il precedente regolamento, Dublino II prevedeva che, lo Stato nel quale venissero prese le impronte digitali fosse anche quello competente nell’analizzare la richiesta di protezione internazionale. Tuttavia le situazioni sono spesso meno lineari in particolare se si tratta della tutela di un minore. A tale scopo Dublino III ha ampliato i parenti ai quali un minore può, se vuole, essere ricongiunto, andando oltre i soli genitori, e comprendendo anche fratelli, zii e nonni. Per definizione, i “familiari” diventano così:

“i soggetti appartenenti alla famiglia del  richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri” (art.2)

Tutele per la salute. Con il nuovo Regolamento viene introdotta la possibilità di scambiare le informazioni sanitarie circa i richiedenti protezione tra gli Stati membri. Inoltre, sono state introdotte misure di maggior favore nel caso di persone che dipendono dall’assistenza di familiari per particolari condizioni di salute.

dublino III (2)Tutele legale e della persona. E’ stato stabilito che la protezione legale debba essere garantita gratuitamente allo straniero se questo non sia in condizioni da potersela permettere. Inoltrecon Dublino III non è possibile trasferire il richiedente protezione in uno Stato dove, per qualsiasi e comprovata ragione, possano essere a rischio la sua persona e la sua dignità:

 “l’impossibilità di trasferire un richiedente verso uno Stato membro nel quale il richiedente rischi di subire un trattamento inumano o degradante (art.3)”

Le novità di Dublino III si applicheranno alle domande protezione internazionale presentate dal 1 gennaio 2014.