Test d’italiano per il permesso di soggiorno: due novità per prenotarsi

Test d'italiano per i soggiornanti di lungo periodo Fonte:www.uil.it
Test d’italiano per i soggiornanti di lungo periodo Fonte:www.uil.it

In Italia il cittadino straniero che richiede un permesso di soggiorno CE di lungo periodo per ottenerlo deve avere una conoscenza della lingua italiana pari ad un livello A2: bisogna saper comunicare informazioni di base e riuscire a sostenere conversazioni semplici. Si deve dimostrare di conoscere la lingua presentando certificazioni regolarmente riconosciute o sostenendo un test. A stabilirlo è il Testo Unico per l’immigrazione.

Una circolare emanata dal Ministero dell’Interno il 3 febbraio 2014, e in vigore dall’11 febbraio, ha modificato le procedure di prenotazione alla prova d’italiano.

Ci sono due novità:

  • Per accedere alla verifica bisogna compilare un modulo on line e, da febbraio, è obbligatorio inserire un indirizzo email perché spesso risulta impossibile contattare telefonicamente coloro che si prenotano alla prova.
  • L’elemento più importante, però, è che la circolare impone nuove regole per accedere ai test. Se il cittadino straniero non si presenta alla prova o non ha superato l’esame, dovrà aspettare 90 giorni prima di potersi prenotare ancora. L’unica giustificazione sono i problemi di salute, certificati da un medico di base o della ASL. I prenotati possono sostenere la prova in un’altra sessione solo se lo richiedono prima della data stabilita.

Gli assenti ingiustificati e quelli che non superano il test non otterranno il permesso di soggiorno di lunga durata se ne hanno già fatto richiesta.

Resta tutto uguale, e quindi nessuna prenotazione e prova da superare, per chi è in possesso di:

  •  Certificazioni linguistiche rilasciate da Istituzioni convenzionate con il Ministero degli Affari Esteri e riconosciute da quello dell’Istruzione
  • Attestati ottenuti al termine di un corso di lingua frequentato presso i CTP (Centri Territoriali Permanenti ndr)
  • Crediti maturati nell’ambito dei progetti per l’accordo di integrazione
  • Titoli di studio o titoli professionali: diploma di scuola secondaria italiano di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati

E infine, anche professori universitari, traduttori, interpreti, giornalisti, e dirigenti che dimostrino di essere in Italia per motivi professionali non hanno l’obbligo di sostenere l’esame.

Per approfondire:
Testo unico sull’immigrazione

Ministero dell’Interno

Rosy D’Elia
(04 Marzo 2013)