Il 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2014 che regolamenta i flussi di ingressi di cittadini stranieri finalizzati alla partecipazione a tirocini formativi e corsi di formazione professionale.
Secondo quanto disposto dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013 gli ingressi verranno programmati su base triennale, coprendo un arco temporale che va dal 2014 al 2016. Il nuovo decreto introduce un tetto massimo di 15 mila visti.
A chi saranno destinati i visti?
• 7.500 visti per coloro che effettueranno un’esperienza di tirocinio formativo e di orientamento, presso aziende private o enti pubblici.In questo caso cosa dovrà fare il cittadino straniero?Deve richiedere, alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede, un visto di ingresso per motivi di studio o di formazione.Alla domanda di visto va allegato il progetto di tirocinio, in cui dovranno essere esplicitate: – la durata- le modalità di svolgimento dello stesso- l’impegno della struttura ospitante ad offrire al tirocinante vitto ed alloggio.Tale progetto deve riportare il visto dell’autorità competente, ai sensi dell’ordinamento della Regione dove avrà luogo il tirocinio.
• 7.500 visti per chi frequenterà un corso di formazione professionale che soddisfi i requisiti previsti dalla legge: – durata massima di 24 mesi – accreditamento dell’ente organizzatore presso la regione, come prescritto dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione – D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche.Non rientrano in questa tipologia né i corsi di lingua italiana organizzati dalle Università per stranieri, né quelli promossi dalle Università per singole attività formative o per il conseguimento di Master di primo o secondo livello; in quanto in questi casi viene rilasciato un apposito visto di ingresso per studio/università.L’ingresso in Italia per la partecipazione ad un corso di formazione professionale è subordinato all’ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio e formazione.La domanda va presentata alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia oppure all’Ufficio Consolare competente corredata dall’apposita documentazione:il certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, dove dovrà essere specificato sia la sua durata complessiva che il numero di ore giornaliere previste. Generalmente questo tipo di informazioni sono contenute nei bandi di partecipazione che gli enti di formazione pubblicano prima di attivare un corso, di cui viene data ampia diffusione tramite la stampa nazionale e locale.
Entrambe le tipologie di ingresso esaminate, a conclusione dell’esperienza di studio o di tirocinio, possono convertirsi in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, fermo restando il vincolo del tetto massimo di quote che vengono fissate ogni anno dal decreto flussi.
Per maggiori informazioni:
- Conferenza Stato-Regioni – Linee guida per l’ingresso dall’estero degli stranieri interessati a svolgere tirocini in Italia
- Pagina dedicata all’istruzione/formazione sul Portale Integrazione Migranti
Ambra Di Chio(12 novembre 2014)
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