Per affrontare i problemi di sicurezza ed emergenza sanitaria dovuti alla pandemia da Covid 19 le porte dei Siproimi sembrano ora riaprirsi, seppure temporaneamente, grazie a due appositi articoli di legge contenuti in due distinti provvedimenti: l’articolo 16 del decreto Rilancio e l’86 bis del decreto Cura Italia. Due misure che potrebbero rappresentare anche una via d’uscita per una parte dei migranti sgomberati dalla polizia lunedi scorso da piazzale Spadolini, dove si erano accampati dall’inizio del lockdown, suscitando le proteste del comitato cittadini Stazione Tiburtina. “Si tratta – dice l’avvocato Giovanna Cavallo di Pensare Migrante – di una parte di quell’esercito di invisibili, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, di una protezione umanitaria che non è stata più riconosciuta dal decreto sicurezza come valido motivo per essere accolti in Italia, di chi è in attesa dell’esito di un ricorso o di chi lavora come stagionale e “transita” nella capitale, in attesa dei documenti”. L’articolo 16 del Decreto Rilancio, convertito in legge martedi della scorsa settimana, estende l’accoglienza nei Siproimi ai richiedenti protezione internazionale e non solo ai titolari, come previsto dal decreto sicurezza, “per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza”. Nella norma si specifica che a questi nuovi ospiti del Sipromi “andranno garantiti solo i servizi previsti dalla legge per i richiedenti asilo” e non i percorsi di inclusione socio-lavorativa, come la formazione professionale prevista invece per i titolari di protezione internazionale e per i minori non accompagnati. Nel primo decreto, in ordine di tempo, il Cura Italia, convertito in legge il 29 aprile scorso l’articolo 86 bis che rinvia la scadenza dei progetti SIPROIMI dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020 era già stata estesa l’accoglienza anche ai titolari di protezione umanitaria e alle fasce deboli della popolazione. “Quello che ci ha fatto particolarmente piacere – ha commentato il vice presidente dell’Anci, responsabile dell’Immigrazione – Matteo Biffoni–quasi prefigurando un superamento, nei fatti, delle restrizioni imposte dai decreti Salvini, è che il provvedimento,prescindendo da nazionalità o titoli di soggiorno, e considerando solo la vulnerabilità e il bisogno, abbia messo a disposizione di prefetti e sindaci le strutture per rispondere alle emergenze della crisi sanitaria sui territori, come parte del welfare territoriale a 360 gradi”. C’è da sottolineare, a questo proposito, che ambedue le misure non prevedono aumenti dei capitolati di spesa già approvati dal ministero dell’Interno, per i singoli progetti presentati dagli enti territoriali, se non per il costo vivo dell’affitto di strutture adatte agli ospiti che dovessero trascorrere un periodo in quarantena. La misura, varata nel periodo di isolamento del Paese, autorizza le prefetture,ad utilizzare le strutture del Siproimi non occupate “per ospitare in quarantena sia gli ospiti che fanno parte del progetto, sia quelli “nuovi” “con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, solo per il tempo dell’emergenza stessa”, tanto da prevedere il “ripristino dello stato originario delle strutture, una volta cessata l’emergenza”. Chi accede all’accoglienza con l’articolo 86 bis I titolari di protezione internazionale; i titolari di protezione umanitaria;i richiedenti protezione internazionale; i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento delle maggiore età; i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (titolari del permesso di soggiorno per cure mediche, per valore civile, per sfruttamento lavorativo, per violenza domestica, e le vittime di tratta. Quali progetti Siproimi possono partecipare? I progetti presentati dagli enti locali in scadenza al 31 dicembre 2019 che sono stati già autorizzati fino al 30 giugno 2020; i progetti in scadenza al 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 18 novembre2019.“La prosecuzione – recita il testo di legge – è autorizzata in deroga alla normativa del codice contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Le risorse non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaLa prosecuzione dei progetti, viene specificato nell’articolo 86 bis, deve avvenire alle “attuali condizioni di attività e servizi finanziati cioè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma con le risorse individuate sulla base dei costi semestrali di ciascun progetto finanziato, in relazione al numero dei posti indicati nella domanda. Il solo costo in più riconosciuto al Comune o ente territoriale è quello dell’affitto e delle utenze della nuova struttura -unità abitativa, in caso di quarantena dove ospitare gli utenti del Siproimi e solo quello dell’affitto per utenti diversi dai beneficiari Siproimi”.Rimodulazioni delle vociChiarito che il finanziamento a disposizione per i Siproimi che metteranno in campo le proprie strutture per ampliare l’offerta di accoglienza, sarà quello legato al progetto iniziale, l’articolo del decreto consente, però, una rimodulazione delle voci che compongono il capitolato di spesa. Potrà essere aumentata la macrovoceA per l’acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI), necessari sia agli operatori dell’accoglienza che ai beneficiari SIPROIMI e diminuita la microvoce A4 che riguarda i tirocini formativi e i corsi di formazione sospesi o interrotti durante l’isolamento. Anche il limite sulla quota del personale impiegato potrà essere “derogato previa comunicazione motivata al Ministero e al Servizio Centrale”. Entro il mese di novembre gli enti territoriali dovranno presentare una relazione circa le modifiche apportate nel piano finanziario da presentare rimodulato al ministero. Proroga dei permessi di soggiornoNello stesso provvedimento è stata confermata anche la validità dei permessi di soggiorno scaduti o in fase di scadenza, successivamente al 29 aprile, data dell’entrata in vigore del Cura Italia. Fino al 31 agosto sarà possibile convertire i permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; saranno validi i visti d’ingresso,i titoli di viaggio; i nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale e per il ricongiungimento familiare; i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del Dlgs n. 286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. I soli permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, saranno prorogati fino al 31 dicembre 2020.