Accordi di integrazione: la verifica dei crediti

Accordo di integrazione: i test di italiano
Accordo di integrazione: i test di italiano

Da marzo 2012 i cittadini stranieri, che si trovino per la prima volta nel nostro paese, stipulano un patto con lo Stato italiano. Il cosiddetto accordo di integrazione impone di seguire attività legate alla lingua italiana, alla cultura civica e alla vita civile in Italia che prevedono l’acquisizione di alcuni crediti: ad ognuno se ne assegnano 16 nel momento in cui si stipula il patto. L’obiettivo è raggiungerne 30 entro due anni.

A marzo 2014 scade il primo biennio. E il Ministero dell’Interno, con una circolare emanata il 10 febbraio, fa chiarezza sulla verifica dei crediti dalla quale sono esclusi:

  • titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari per motivi familiari
  • titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
  • titolari di permesso di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione Europea
  • coloro che esercitano il diritto del ricongiungimento familiare

Nei casi in cui si debba procedere alla verifica, invece, la Prefettura comunica all’interessato un mese prima che l’accordo stia per scadere che si sta procedendo alla verifica dei crediti. Il cittadino straniero deve presentare la documentazione entro 15 giorni.

Sono utili al riconoscimento dei crediti:

  • certificazioni linguistiche rilasciate da Istituzioni convenzionate con il Ministero degli Affari Esteri e riconosciute da quello dell’Istruzione
  • attestati ottenuti al termine di un corso di lingua frequentato presso i Centri Territoriali Permanenti
  • titoli di studio o titoli professionali

Chi non ha nessuno di questi certificati può chiedere di sostenere una prova di lingua e cultura civica italiana accedendo al portale Nulla Osta Lavoro.

La verifica prevede anche la decurtazione dei crediti nei casi di condanne penali, illeciti amministrativi e di inadempimento agli obblighi di istruzione per i figli minori. Al termine del calcolo ci sono tre possibilità:
1. L’accordo si conclude perché il cittadino straniero:

  • ha un numero dei crediti pari o superiore a 30
  • ha raggiunto un livello di conoscenza della lingua italiana A2
  • ha una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia

2. Si rimanda la verifica all’anno successivo perché:

  • ha un numero di crediti superiore a 0 ma inferiore a 30
  • non ha raggiunto il livello A2
  • non ha una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia

3. L’accordo si scioglie perché il numero dei crediti è pari o inferiore a 0

Per approfondire:

Ministero dell’Interno

Circolare 10 febbraio 2014 integrale

Rosy D’Elia
(4 Marzo 2014)