Dalla burocrazia al permesso di soggiorno: il manuale per stranieri

quattro volti di quattro colori
da www.ssai.interno.it

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato al mese di giugno 2013 il Manuale d’uso per l’integrazione, come, dove, quando, per accompagnare il cittadino straniero nel suo percorso di integrazione. La guida, con 356 risposte ad altrettante domande, fornisce indicazioni articolate su 10 sezioni: ingresso, soggiorno, lavoro, anagrafe, alloggio, sanità, istruzione, tutela dei diritti e discriminazione, banca e associazionismo. Oltre che in italiano, la guida è scaricabile in 10 lingue diverse: italiano; albanese, arabo, cinese, francese, inglese, punjabi, russo, spagnolo, tagalog, ucraino.

Grande importanza riveste la spiegazione delle diverse modalità e possibilità di arrivo e permanenza in Italia, eliminando così gli eventuali fraintendimenti e soprusi da parte e soprattutto ai danni dei cittadini stranieri.

1. Visto

rilasciato dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l’ingresso dello straniero nello Spazio Schengen o nel solo territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido”  – risposta 4.

Le ragioni per le quali si può richiedere il visto sono ventuno, ed esattamente: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato, risposta 9. Alla successiva risposta 10 sono elencati tutti i documenti necessari per richiedere il visto.

2. Permesso di soggiorno

Quest’autorizzazione viene rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile. È importante consegnare i documenti necessari, come indicato nella risposta 31.

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia sarà consegnata al richiedente come ricevuta e deve contenere: il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

La durata del permesso di soggiorno varia è pari a quella del visto d’ingresso, se previsto e, nello specifico:

    • per lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: massimo 2 anni;
    • lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno;
    • lavoro autonomo: massimo 2 anni;
    • lavoro stagionale: massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);
    • attesa occupazione: almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore;
    • studio e formazione: 1 anno rinnovabile;
    • familiari: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;
    • volontariato: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi;
    • ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca; residenza elettiva: massimo 2 anni

3. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Si tratta di un permesso di soggiorno che autorizza la permanenza a tempo indeterminato in Italia

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 5.749,90 per il 2013)” – risposta 57.

4. Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

E’ un permesso particolare rilasciato nel caso in cui si svolga un lavoro parasubordinato, come ad esempio il contratto a progetto – risposta 110.

5. Straniero temporaneamente residente (STP)

Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano viene assegnato, all’atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita, un codice di identificazione, chiamato STP – Straniero Temporaneamente Presente, valido per 6 mesi e rinnovabile” – paragrafo 7.4.

In tutti i casi, trovarsi in Italia senza permesso di soggiorno costituisce reato ed è punito con una multa dai 5000 ai 10.000 euro.

Comuni a tutte e cinque le tipologie sono: la conoscenza della lingua italiana ad un livello A2 secondo il quadro di riferimento europeo – domanda 55 – la possibilità di ricorre al tribunale territoriale TAR in caso di mancato rinnovo, reputato non legittimo. Inoltre l’essere in regola con lo status di permanenza in Italia permette anche di poter ricorrere secondo le regole al sistema giudiziario italiano, in tutte le sue ramificazioni di tribunali locali  – risposta 311.

Nella macrocategoria lavoro sono contenute anche le diverse modalità di accesso alla professione, ovvero dall’Italia o dall’estero tramite chiamata nominativa – risposta 121. Nel primo caso il permesso è rilasciato per uno dei seguenti motivi:

  • permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione;
  • carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei;
  • motivi familiari;
  • famiglia minore;
  • integrazione minore;
  • lavoro stagionale – anche pluriennle -, artistico, autonomo, subordinato, casi particolari;
  • attesa occupazione;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • protezione sussidiaria o temporanea;
  • ricerca scientifica;
  • studio;
  • motivi umanitari e vacanze lavoro

Come spiega la risposta 124 il numero dei cittadini stranieri ammesso in Italia per lavoro è regolato dalle cosiddette quote d’ingresso  stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavoro. Ci sono anche delle eccezioni extraquote, come la carta blu UE e riguarda lavoratori altamente qualificati:

“Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore” – risposta 126. Per ulteriori informazioni sui i ministeri competenti circa i riconoscimenti delle diverse professioni si veda la domanda 306 e successive.

Ad ogni livello di lavoro, in fase di selezione, è bene ricordare che “il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività (principio di non discriminazione)”.

I documenti nel portafogli del cittadino straniero sono: la carta d’identità – domanda 184 – rilasciata dal Comune, deve essere sempre esibita insieme al permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed al passaporto. Fondamentale inoltre la tessera sanitaria rilasciata dalla ASL e che dimostra l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale – risposta 231.

Tutele e diritti. È garantito il diritto all’istruzione, obbligatoria dai 6 ai 16 anni nonché il diritto all’interprete in sede burocratica – risposta 317 – e la discriminazione può essere affrontata senza paura:

Le associazioni iscritte in un apposito registro presso il Dipartimento delle Pari Opportunità sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono legittimate ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazione basata su motivi razziali o etnici”  – risposta 320.

Il manuale tocca così i molteplici aspetti della vita quotidiana degli stranieri in Italia consentendo, grazie alla disponibilità multilingue, di essere informati, conoscendo le regole, i doveri, i diritti, e le tutele per andare verso una piena e reale integrazione.

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Piera Francesca Mastantuono

(10 ottobre 2013)