Sanatoria 2012: quando il migrante è escluso

L'avvocato Fabio Baglioni
L’avvocato Fabio Baglioni

È possibile regolarizzare uno straniero condannato per non aver rispettato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale? In quali casi si rischia il rifiuto della domanda e, di conseguenza, l’espulsione? Sono alcuni degli interrogativi sollevati dalla sanatoria prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012. Nel labirinto dei rimandi elevato è il rischio di perdersi, ignorando criticità e insidie. Fabio Baglioni, esperto di diritto penale e dell’immigrazione e socio dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, illustra le cause di esclusione del lavoratore, evidenziando i problemi della nuova procedura di regolarizzazione.

Sì all’emersione dei migranti espulsi perché privi del permesso di soggiorno, anche in caso di condanne per violazione dell’ordine di allontanamento del questore. A seguito dei ricorsi presentati dai migranti esclusi dalla sanatoria del 2009 per condanne di questo genere: “La giurisprudenza ed il consiglio di stato hanno chiarito che la violazione dell’ordine di allontanamento non può essere considerata causa di ostatività alla regolarizzazione” se legata esclusivamente al mancato rispetto delle norme sull’ingresso ed il soggiorno.Sono invece esclusi dalla sanatoria gli stranieri espulsi per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o prevenzione del terrorismo.

Non saranno ammessi alla procedura i migranti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale. Pur riguardando fattispecie gravi, come violenza sessuale, omicidio, traffico di stupefacenti, tale previsione è, secondo l’ASGI, limitativa, perché prevede un’esclusione automatica e pertanto indiscriminata. “Anche una sentenza legata ad un fatto isolato accaduto diversi anni fa impedisce la regolarizzazione, senza tener conto dei casi di soggetti non più pericolosi, che hanno pagato il proprio debito con la giustizia, lavorano, si sono creati una famiglia e avrebbero dunque tutte le possibilità ed il merito per essere reintegrati”. Per questo la richiesta dell’ASGI, non recepita nel decreto, prevedeva l’introduzione di un giudizio più complesso sulla persona: “Come peraltro sostenuto dalla corte costituzionale che, in una recente sentenza relativa alla sanatoria del 2009, ha affermato che l’esclusione non può derivare da un automatismo ma richiede una valutazione della effettiva pericolosità del soggetto”. L’esclusione di chi è stato condannato in primo grado ed è in attesa del giudizio di appello, inoltre, non tiene conto del principio di presunzione di innocenza sancito dalla nostra costituzione.

Altra causa di esclusione per il lavoratore è l’essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato, anche in base a condanne, sia pure patteggiate, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale, come furto, truffa, o danneggiamento aggravato. “Si tratta di una valutazione più complessa e complessiva della personalità del soggetto, ma comporta una discrezionalità opinabile” poiché non sono indicati criteri ragionevoli e non si tiene conto neanche in questo caso dell’esistenza di diritti fondamentali come l’unità familiare, la presenza di minori, la salute.

In caso di condanne chiedere la riabilitazione, specie per i giudizi risalenti ad almeno 3 anni fa. Questo il consiglio dell’avvocato Baglioni: “Per giurisprudenza consolidata se si ottiene la cancellazione degli effetti penali della sentenza si ha comunque diritto alla regolarizzazione. Il ricorso va presentato al tribunale di sorveglianza e il procedimento richiede in genere tra i 6 mesi e un anno”. E prevedendo tempi lunghi per la sanatoria, Baglioni ritiene che inoltrando tempestivamente la richiesta di riabilitazione si ha qualche possibilità di evitare l’esclusione.

Escluso, infine, lo straniero segnalato ai fini della non ammissibilità nell’area Schengen. “Si tratta di una grande incoerenza” secondo Baglioni “Perché in base a questa previsione chi è stato segnalato perché ad esempio è sbarcato in Grecia ed è stato espulso per ingresso o soggiorno irregolare non sarà ammesso, mentre chi ha subito un provvedimento analogo in Italia potrà presentare domanda”. Molti migranti peraltro non sono consapevoli di tali segnalazioni, perché sono stati successivamente rilasciati con il foglio di via. “Una buona prassi dovrebbe prevedere, in caso di segnalazione, una richiesta da parte dell’autorità italiana all’autorità estera di nulla osta per la sanatoria”. Poiché però tale procedura non è contemplata dal decreto il migrante si vedrà rifiutare la domanda: “Nel caso invece di silenzio dell’amministrazione sarà utile chiedere allo sportello unico di comunicare formalmente, tramite un avviso di provvedimento negativo, ex articolo 10 bis legge n. 241/90, il motivo del rigetto e provare ad ottenere la cancellazione della segnalazione tramite una richiesta allo stato estero. Si tratta però di un procedimento a volte lungo e complesso e alcuni stati rispondono con molta difficoltà”.

La previsione che impedisce l’accesso ai datori di lavoro che nelle precedenti regolarizzazioni si sono rifiutati firmare i contratti è uno dei passi in avanti compiuti negli anni: “Basti pensare che nel 2002 una semplice denuncia comportava l’esclusione. Inoltre, a differenza del 2009, i reati previsti all’articolo 381 del codice di procedura penale non sono più considerati di per sé ostativi”. La strada da fare però è ancora tanta: “Si poteva sperare che i tecnici che hanno scritto la norma tenessero maggiormente conto di ciò che è avvenuto in passato. Sicuramente si apriranno contenziosi, come accade sempre nelle sanatorie”.

Sandra Fratticci (18 settembre 2012)