Richiedenti asilo: come aprire un conto corrente

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Richiedenti asilo: aprire un conto corrente

Per i senza fissa dimora e i richiedenti asilo, aprire un conto corrente, in una banca o alla posta, è un diritto, come ha sottolineato l’ASGI in una nota dell’8 maggio 2019: “Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione Europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza hanno diritto all’apertura di un conto base”.

Lo scorso aprile infatti l’Associazione Bancaria Italiana ha inviato a tutti gli istituti di credito una circolare dedicata all’apertura di conti correnti da parte di richiedenti asilo, chiarendo che per l’apertura di un conto corrente di base è sufficiente l’esibizione del permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Quali documenti servono?

Se sei un richiedente asilo e hai bisogno di aprire un conto corrente di base alla posta o in banca, i documenti da presentare sono:
  • il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo;
  • la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda).

Questa ricevuta deve:

  • essere  “in corso di validità” 
  • riportare il nome e la data di nascita del richiedente
  • avere la fotografia
  • essere rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
Attenzione: non può invece essere considerato un documento valido l’attestato nominativo rilasciato dalla Questura al richiedente protezione internazionale in caso di trattenimento, prima della verbalizzazione della domanda.
Anche se il permesso per richiesta di asilo non è più un titolo valido per l’iscrizione anagrafica, l’Associazione Bancaria Italiana ricorda, però, che per l’accesso ai servizi bancari “nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta di identità), ma solo un documento di riconoscimento che nel caso dei richiedenti protezione internazionale è il permesso di soggiorno per richiesta asilo”.

Il codice fiscale

L’Associazione Bancaria Italiana fornisce, infine, un chiarimento importante sui codici fiscali dei richiedenti asilo, ai quali, fino al 2017 è stato attribuito un codice provvisorio a 11 cifre e solo successivamente un codice alfanumerico a 16 caratteri: sono entrambi validi.
Infatti in entrambi i casi si tratta di codici fiscali generati tramite procedure informatizzate, messe a punto per rispondere a specifiche esigenze e, sulla base di quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

In caso di discriminazione

Dal sito dell’ASGI, in una nota dedicata a questa tematica, si legge che:

“Grazie ai chiarimenti dell’ABI, che peraltro confermano quanto ASGI sostiene da diversi mesi, il rifiuto – opposto da diversi istituti bancari e da Poste Italiane in modo particolare – di aprire un conto corrente di base ai richiedenti asilo costituisce discriminazione nell’accesso a un servizio fondamentale.

In caso di problemi, ASGI invita a segnalare al Servizio antidiscriminazione (antidiscriminazione@asgi.it) se avendo la documentazione riportata in questo articolo, e nonostante le direttive chiarite da ABI, la banca o la posta non apra il conto corrente al richiedente asilo.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni riguardanti l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi bancari, l’ABI ha pubblicato “Benvenuto in banca” una brochure disponibile online per favorire il processo di inclusione finanziaria dei cittadini stranieri e per semplificare la relazione con le banche e conoscere meglio i servizi offerti.

Per la pubblicazione di “Benvenuto in banca”, ABI ha collaborato con: Acli, Anci, Arci, Caritas Italiana, CeSPI con l’Osservatorio Nazionale, MLPS, OIM e UNHCR.
La collaborazione con quest’ultimo ha consentito di estendere questa brochure anche ai
beneficiari di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria).

Elisabetta Rossi
(12 giugno 2019)

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