Modifiche ai Decreti Sicurezza, dall’accoglienza alla cittadinanza

Dopo circa due anni dal primo provvedimento, le modifiche ai Decreti Sicurezza hanno ottenuto l’approvazione del governo: l’ufficialità è arrivata con il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020. Dalla protezione internazionale alla cittadinanza, passando per il sistema di accoglienza e per l’iscrizione anagrafica: il DL immigrazione si compone di 12 articoli e contiene correttivi e novità da apportare alle leggi che regolano l’immigrazione, dagli arrivi fino all’iter per diventare cittadini italiani.

Già a febbraio 2020 le modifiche ai Decreti Sicurezza sembravano a un passo dall’approvazione. Dividere il concetto di sicurezza da quello di immigrazione il punto di partenza.

A distanza di quasi 8 mesi, le forze di governo hanno trovato un accordo sulle correzioni da apportare ai testi. Cinque le principali novità:

  • revisione delle sanzioni alle ONG che prestano soccorso in mare;
  • revisione dei permessi di protezione speciale;
  • ritorno a un sistema di accoglienza caratterizzato da percorsi di integrazione, sulla linea dell’esperienza SPRAR;
  • reintroduzione della possibilità di iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo;
  • revisione dei tempi di attesa per la cittadinanza.

Negli ultimi due anni le leggi sull’immigrazione sono cambiate radicalmente, e con loro tutto il sistema dell’accoglienza, per avere una panoramica completa e un’idea della portata delle novità è necessario fare due passi indietro, il primo per analizzare cosa prevedevano i Decreti Sicurezza e il secondo per verificare le regole ancora precedenti.

transitanti centro baobab
Foto di Adamo Banelli

Modifiche ai Decreti Sicurezza: riduzione delle sanzioni alle ONG

Nella lista delle modifiche compaiono in primo piano le sanzioni per le ONG che operano in mare, introdotte dal Decreto Sicurezza bis.

Il testo, approvato in via definitiva ad agosto 2019, prevedeva una multa che va da un minimo di 150.000 euro a un massimo di un milione di euro per il comandante della nave che non osserva i divieti e le limitazioni imposte, con eventuali sanzioni penali e la confisca con sequestro cautelare immediato della nave.

Prima del provvedimento non era prevista nessuna sanzione specifica. In linea con le possibili modifiche di cui si parlava già lo scorso febbraio, le multe si riducono drasticamente e vanno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000.

Inoltre il DL Immigrazione conferma la possibilità di adottare specifici provvedimenti, dopo aver informato il Presidente del Consiglio dei Ministri, per limitare il transito delle navi in acque territoriali ma solo per motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull’immigrazione. Il testo mette nero su bianco un chiarimento importante: il soccorso in mare non rientra tra queste ipotesi.

Modifiche ai Decreti Sicurezza: la protezione speciale

La seconda priorità riguarda la revisione delle tipologie di permesso che un migrante può richiedere: secondo i dati elaborati da ISPI, il primo Decreto Sicurezza che ha eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha generato 26.722 irregolari, un dato rilevante per italiani e stranieri.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dava la possibilità a un cittadino straniero, che scappava dal suo paese di essere accolto e protetto in Italia per una serie di motivazioni:

  • essere stato maltrattato;
  • non avere possibilità di nutrire se stesso e la sua famiglia;
  • vivere in un paese senza leggi e capi giusti;
  • il suo paese era stato colpito da un uragano, terremoto, ecc;
  • non vere la possibilità di vivere in un posto dove poter crescere in modo sano e con un futuro.

I permessi speciali introdotti dal primo Decreto Sicurezza assicuravano protezione solo nei seguenti casi:

  • per gravi problemi di salute (vittime di tratta, sfruttamento, cure mediche);
  • se a causa di disastri naturali momentaneamente è impossibile tornare nel paese di origine senza rischiare la propria vita;
  • per premiare il cittadino straniero che abbia compiuto azioni molto importanti per la popolazione.

Sulle possibili modifiche circolavano diverse ipotesi, e tra l’idea di tornare alle origini o trovare una nuova formula, ha prevalso la seconda.

Sul punto le principali novità sono le seguenti:

  • si introduce un nuovo permesso di protezione speciale della durata di due anni concesso per gravi motivi di carattere umanitario;
  • in presenza di specifici requisiti, i permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale) per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro;
  • anche senza l’emissione di un parere del Ministero del lavoro, sarà possibile convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro quando si compiono 18 anni.

Ma le novità non si fermano qui, anche sui permessi per calamità naturali o per ricerca scientifica vengono introdotte delle modifiche e si prevedono anche procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale.

Foto di gma - Castelnuovo di porto
Foto di gma

Modifiche ai Decreti Sicurezza: un ritorno al sistema Sprar

Un’altra modifica radicale riguarda le strutture di accoglienza: con i Decreti Sicurezza era stato smantellato il sistema precedente, erano stati favoriti i grandi centri e danneggiate le realtà più piccole.

Con il DL Immigrazione nasce un nuovo Sistema di accoglienza e integrazione che tende a ricalcare il modello del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR, e sostituisce il SIPROIMI, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, introdotto al suo posto. 

Con la legge 189 del 2002, nascevano gli SPRAR, reti di enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata: centri piccoli, possibilità di costruirsi un’autonomia, opportunità formative e di incontro, oltre il vitto e l’alloggio.

Nel 2017 erano 1.470 i gestori che garantivano in tutta Italia 53.557 posti, pari al 77% del totale dei gestori e al 32% del totale dei posti.

Ma a partire dalla fine del 2018, con il primo Decreto Sicurezza, il sistema SPRAR si è trasformato in SPIROIMI e le porte di accesso alle strutture sono diventate sempre più strette. Esclusi tutti i beneficiari di protezione umanitaria e le nuove forme di protezione previste.

Il nuovo sistema di accoglienza e integrazione dovrebbe ricalcare il modello SPRAR e traccia due binari per l’accoglienza:

  • il primo è dedicato ai richiedenti protezione internazionale;
  • il secondo ai titolari di protezione e prevede servizi aggiuntivi rispetto al precedente.

Nei centri saranno garantite assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, e inoltre corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Il testo, inoltre, prevede per gli ospiti delle strutture la definizione di percorsi specifici da avviare al termine del periodo di accoglienza.

Ripristino dell’anagrafe per i richiedenti asilo

Tra le modifiche più attese e più prevedibili, c’è anche il ripristino dell’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo. 

L’iscrizione anagrafica è un passpartout per una serie di servizi sociali, come sussidi, agevolazioni, edilizia pubblica. Per poterla effettuare i cittadini stranieri devono dimostrare di poter soggiornare regolarmente in Italia. Con le novità introdotte dai Decreti Sicurezza, il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non risultava più valido per iscriversi, pur essendo un documento di riconoscimento.

Una regola dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, che viene superata dalle novità introdotte. Si aggiunge, inoltre, per i richiedenti protezione internazionale che ottengono l’iscrizione anagrafica una carta d’identità valida per tre anni.

flash mob cittadinanza

Modifiche Decreti Sicurezza: novità sulla cittadinanza

Se è vero che i Decreti sicurezza avevano modificato le regole alla base di tutto il percorso dei migranti, dall’arrivo in mare fino all’iter per diventare cittadini italiani, lo stesso fa il DL Immigrazione provando ad aggiustare il tiro.

Si interviene, infatti, anche sull’acquisizione della cittadinanza, cercando di mettere una piccola toppa alle modifiche introdotte: i tempi di attesa, che in principio erano di 24 mesi, si riducono da 48 a 36 mesi.

Il Decreto Sicurezza, però, era intervenuto anche su altri aspetti:

  • è stato abrogato il passaggio normativo che il rigetto della richiesta poteva essere emesso solo entro due anni dalla presentazione della domanda di cittadinanza;
  • un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), è diventata necessaria per richiedere la cittadinanza.
  • il costo per le richieste di cittadinanza è aumentata da 200 a 250 euro;
  • la cittadinanza può essere revocata in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.

L’unica modifica riguarda le tempistiche. Su questo fronte, infatti, siamo lontani dall’attesissima riforma della cittadinanza.

E anche se il nuovo DL Immigrazione forse non era l’occasione più adatta, il messaggio sembra chiaro: la discussione su una legge che permetta di diventare italiani sulla base dello ius soli o ius culturae va avanti da 17 anni, i tempi non sono ancora maturi?

Rosy D’Elia
(7 ottobre 2020)

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