Qualifica professionale all’estero: istruzioni sul riconoscimento in Italia

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Fonte: pixabay

Ogni cittadino comunitario ed extracomunitario in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero può ottenere il riconoscimento del proprio titolo in Italia per esercitare l’attività presentando la documentazione che attesti le relative competenze.

In Italia, secondo una direttiva dell’Unione Europea, alcune professioni non possono essere esercitate senza il possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza lavorativa).

Sarà necessario, quindi, verificare se l’attività lavorativa relativa a tale qualifica rientra tra le professioni che necessitano di un titolo per poter essere esercitate nel territorio italiano.

Da che cos’è alle istruzioni da seguire: una guida con tutte le informazioni sul tema.

Qualifica professionale: cos’è e a cosa serve

Con il termine “qualifica professionale” si intende una qualifica che serve a rappresentare lo status professionale del lavoratore attraverso una delle seguenti certificazioni:

  • un titolo di formazione ottenuto a compimento di un percorso di studi, che eventualmente possa richiedere in aggiunta un tirocinio o un periodo di affiancamento professionale;
  • un attestato di competenza rilasciato da autorità designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese dove si sia conseguito;
  • un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio di almeno tre anni dell’attività in questione.

Qualifica professionale conseguita all’estero: come richiederla e efficacia

Per ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale conseguita all’estero è necessario compilare per via informatica, in formato PDF, un modulo dedicato per ciascuna qualifica, e un relativo allegato di autocertificazione. Non sono accettate domande cartacee.

La documentazione va rilasciata in copia autentica (o conforme all’originale), legalizzata presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana del Paese dove si è conseguita la qualifica e, se scritta in lingua straniera diversa da inglese, francese o spagnolo, deve essere accompagnata da una traduzione in italiano.

Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista dovrà iscriversi al relativo Albo professionale, nel caso in cui esista nel nostro Paese. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia.

Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora l’interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Qualifica professionale conseguita all’estero: documenti necessari per il riconoscimento

Dall’acconciatore all’investigatore privato, ciascuna professione è regolamentata da un ministero specifico, unico canale attraverso il quale il cittadino che ha conseguito una qualifica professionale all’estero può gestire la propria richiesta per il riconoscimento della stessa sul territorio italiano.

I documenti e le certificazioni indispensabili per poter richiedere il riconoscimento sono:

  • Copia del passaporto in corso di validità;
  • Copia del titolo di formazione o professionale specifico per l’attività richiesta, corredato dall’elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso, nonché la durata della formazione ricevuta e con l’indicazione degli esami sostenuti (documentazione necessaria per determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale). Per il titolo di acconciatore è necessario che vi sia indicato anche il numero di ore previsto per ogni anno di corso;
  • Copia del titolo di abilitazione specifico e/o iscrizione all’Albo professionale per l’attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;
  • Copia di certificati e attestati dai quali risulti descritta in dettaglio l’attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese d’origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi i periodi di tirocinio pratico svolti);
  • Documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato di provenienza del cittadino extracomunitario comprovanti la sussistenza dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali. In alternativa è possibile una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall’interessato dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l’interessato;
  • Dichiarazione di valore in loco attestante l’autenticità di tutta la documentazione presentata, e il loro valore locale ai fini professionali, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato italiano) avente sede nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Per informazioni dettagliate sulle autorità competenti per ciascuna professione, i riferimenti normativi aggiornati, e le istruzioni per compilare e spedire i moduli di richiesta di riconoscimento della propria qualifica professionale conseguita all’estero, consultare le pagine dedicate sul sito del governo impresainungiorno.

É inoltre stato istituito un Centro di assistenza presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri a supporto del cittadino.

Fabrizio Santomauro
(20 settembre 2022)

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