Asilo politico: come si ottiene lo status di rifugiato

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Lo status di rifugiato è una forma di protezione internazionale. È rifugiato e ha diritto di asilo politico: “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.  Così recita l’articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 1951, meglio conosciuta come Convenzione di Ginevra.

La Convenzione di Ginevra e lo status di rifugiato

La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati è un trattato internazionale approvato dalle Nazioni Unite a Ginevra nel luglio 1951. Inizialmente legata al periodo successivo alla II Guerra Mondiale, garantiva la protezione soltanto ai rifugiati europei prima del 1° gennaio 1951. Con il  Protocollo di New York del 1967 viene eliminata ogni limitazione geografica e di tempo, tuttavia il numero di casistiche coperte dalla definizione di rifugiato rimane estremamente ridotto. Per questo motivo in ambito europeo si è reso necessario stabilire una nuova forma di protezione internazionale, denominata protezione sussidiaria.Il principio fondamentale della Convenzione di Ginevra, espresso all’art. 33, è quello del non-refoulement, ossia non respingimento, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente in pericolo.Gli attuali 144 Stati contraenti, tra cui l’Italia, non possono dunque espellere lo straniero che intende richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato senza prima aver esaminato la sua richiesta di asilo politico, ossia la forma di protezione riconosciuta ai rifugiati.Se il richiedente asilo dimostra di avere il fondato, quindi dimostrabile, timore di essere perseguitato nel paese di origine per uno dei motivi espressi nella sopracitata definizione, lo Stato è obbligato a offrire protezione, eccetto se il soggetto si è macchiato di reati particolarmente gravi come crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini contro la pace.

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Dove si presenta la richiesta di asilo politico e in cosa consiste

In Italia la richiesta di asilo politico può essere presentata:

  • alla Polizia di Frontiera;
  • in Questura.

Dopo che il richiedente asilo, ossia lo straniero che vuole fare domanda di asilo politico in Italia e ottenere lo status di rifugiato, sarà stato ascoltato in un colloquio presso una delle 20 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che fanno capo al Ministero dell’Interno, queste decideranno se accettare o no la sua domanda di asilo politico. Ogni Commissione è composta da quattro membri:

  • un rappresentante della Prefettura;
  • un rappresentante della Polizia di Stato;
  • un rappresentante dell’ente territoriale di riferimento;
  • un rappresentante dell’UNHCR.

Cosa garantisce lo status di rifugiato

Il riconoscimento dello status garantisce al rifugiato:

  • un permesso di soggiorno per asilo politico, per un periodo di cinque anni rinnovabili;
  • accesso allo studio e all’occupazione;
  • accesso al servizio sanitario nazionale e alle prestazioni Inps;
  • un titolo di viaggio, equivalente al passaporto;
  • il diritto al ricongiungimento familiare con i parenti più prossimi;
  • la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza anziché 10.

Se la richiesta di protezione internazionale non viene accettata:

  • la Questura notifica al richiedente asilo il provvedimento di espulsione dal territorio italiano;
  • è possibile proporre istanza di riesame alla Commissione territoriale, presentando nuovi elementi a sostegno della propria posizione, oppure impugnare il decreto in Cassazione.(1. continua)

Silvia Proietti
(18 dicembre 2019)

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