L’abolizione della protezione umanitaria è stata una delle misure più drastiche introdotte dal dl 113/2018, meglio noto come primo decreto Salvini. La protezione umanitaria era un tipo di protezione residuale attribuita, sulla base dell’articolo 10(3) della nostra Costituzione, al cittadino straniero privo dei requisiti per ottenere le due forme di protezione internazionale – asilo politico e protezione sussidiaria – che non potesse tornare nel proprio paese, se non a rischio di incorrere in seri motivi di carattere umanitario. Uno dei metodi più ricorrenti per fronteggiare l’impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno in motivi umanitari consiste nella riconversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
La conversione del permesso in motivi di lavoro
Per ottenere la conversione è necessario possedere:
- documentazione attestante l’attività lavorativa;
- documentazione attestante sistemazione alloggiativa;
- il passaporto o un documento equivalente in corso di validità.
Nello specifico, per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è necessario presentare:
- un contratto di lavoro di almeno 20 ore settimanali;
- la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav /Inps);
- buste paga.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la Questura, in genere, richiede al titolare di dimostrare di aver prodotto, nel corso dell’anno precedente, un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (pari a € 5.889 per il 2018).
Per quanto riguarda il permesso di soggiorno per lavoro autonomo occorre invece:
- certificato di attribuzione della partita IVA;
- bilancio e stato patrimoniale, fatture di acquisto e vendita;
- per attività per la quale non è richiesta licenza o iscrizione ad albi, dichiarazione e documento di identità del committente, dichiarazione dei redditi, codice fiscale;
- per soci o amministratori di società già attive, dichiarazione e documento di identità del legale rappresentante, libro matricola, dichiarazione dei redditi e buste paga degli ultimi 3 mesi, codice fiscale.
Al momento del rinnovo del permesso per lavoro autonomo il titolare deve dimostrare di aver prodotto un reddito annuo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione relativa alla spesa sanitaria (pari a € 8.263,31 per il 2018).
Durata del permesso e uffici di competenza
Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sono di competenza degli uffici immigrazione delle varie Questure. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è vincolata alla durata del contratto di lavoro e comunque non può superare:
- nove mesi, se in possesso di un contratto di lavoro stagionale;
- un anno, se in possessodi un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- due anni, se titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per coloro che vogliono richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
I diritti garantiti
Il possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro consente di:
- recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi con esenzione da visto di ingresso;
- presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
- richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico e per i genitori, ultrasessantacinquenni, a carico che non hanno altri figli nel paese di origine;
- iscriversi gratuitamente al Servizio sanitario;
- beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore regolare.
Attesa del rinnovo e permesso per attesa occupazione
Il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno è un immigrato regolare. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del permesso stesso.
Le Questure sono tenute al rilascio di un documento con pieno valore legale, chiamato cedolino, che testimonia che il titolare è in attesa di rinnovo o rilascio di permesso di soggiorno. Il cedolino garantisce la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Se, invece, al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, allegando iscrizione al Centro per l’impiego, un permesso per “attesa occupazione”, di durata annuale e non rinnovabile, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
(3. continua)
Silvia Proietti
(11 marzo 2020)
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