Assegni familiari per stranieri anche se residenti all’estero

Il 25 Novembre la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea con due sentenze: causa C 303/19 e C-302/19 ha riconosciuto che i cittadini che provengono da paesi extra UE e vivono in Italia con un regolare permesso di soggiorno o permesso di lungo periodo, hanno diritto a beneficiare di assegni familiari anche per i familiari a carico che vivono al di fuori dei paesi dell’Unione Europea. 

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Assegni familiari cosa sono?

Nell’ordinamento italiano l’assegno al nucleo familiare, ANF, è stato istituito dalla legge n.
153/88, si tratta di una prestazione economica, a sostegno del reddito delle famiglie, erogata dall’ INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ai nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente.
L’importo dell’assegno viene calcolata in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo prodotto al suo interno. Vengono considerati parte del nucleo familiare il richiedente, il proprio coniuge ed i figli minori di anni 18, conviventi o meno.
La differenza di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, a questi ultimi non venivano pagati gli assegni famigliari per i non conviventi ha dato luogo negli anni ad una serie di contese giudiziari, portando il caso in questione fino alla Corte UE.

Assegni familiari: la sentenza

La storica sentenza emessa dalla Corte UE arriva dopo i ricorsi presentati da due cittadini stranieri residenti in Italia, uno dello Sri Lanka e l’altro del Pakistan, che si erano visti negare dall’INPS gli assegni familiari. La motivazione di questo diniego consisteva nel fatto che i familiari dei due cittadini stranieri vivevano nei loro rispettivi Paesi di origine. Entrambi i lavoratori hanno deciso di ricorrere, arrivando fino alla Corte di Giustizia europea, che ha di fatto ribaltato la normativa italiana.

Assegni familiari INPS, cosa cambia?

L’Inps aveva finora negato l’erogazione dell’ assegno familiare perché i lavoratori extracomunitari, si legge sul sito dell’ente per la previdenza sociale, “hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia”. Per i cittadini italiani, invece, questo non vale, i loro familiari hanno diritto all’assegno anche se non vivono in Italia. L’INPS dovrà quindi provvedere ad erogare gli assegni anche per i familiari che vivono nei loro paesi di origine, per non incorrere in multe. Inoltre la sentenza stabilisce ai cittadini extra UE, titolari di un regolare permesso di soggiorno, il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.

Melany Soto
(13 Gennaio 2021)

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