I MSNA, minori stranieri non accompagnati, che vogliono riunirsi alla propria famiglia possono farlo attraverso le procedure di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino III.
Ogni anno le domande per avviare tale procedura non sono state più di venti, da questa consapevolezza l’idea di diffondere una guida al fine di comprendere i passi che devono compiere gli operatori o chi voglia supportare i MSNA a ricongiungersi alla propria famiglia.
Il progetto  EFRIS – European Family Reunion Innovative Strategies, implementato dalla cooperativa CIDAS in partenariato con UNHCR,  fornisce linee guida così da rendere efficace lo svolgimento delle procedure per ottenere il ricongiungimento familiare dei MSNA.

Ricongiungimento familiare: emersione della volontà del MSNA di ricongiungersi con la propria famiglia

Prima dell’avvio della procedura è opportuno che venga accertata la volontà del MSNA di volersi ricongiungere con i propri familiari. Per far ciò è necessario informare il minore sulla possibilità di ricongiungersi con la sua famiglia. È fondamentale avvalersi di un mediatore linguistico e culturale – e che questo sia presente durante tutta la procedura – che aiuti a spiegare al minore tutte le informazioni rilevanti. È opportuno fare dei colloqui allo scopo di identificare il grado di parentela di chi si trova all’estero, cioè se sia un familiare ricongiungibile ai sensi del regolamento di Dublino III.
I familiari ai quali il minore può ricongiungersi ai sensi del regolamento di Dublino III sono tutti quelli di primo e secondo grado, lo zio e la zia, o qualunque altro adulto che gli è legalmente responsabile.
I colloqui della fase successiva dovrebbero essere effettuati con i familiari sia del Paese di destinazione che di quello di origine, senza la presenza del MSNA. L’obiettivo in questo caso è quello di informare i parenti sia sulla procedura di ricongiungimento che sui rischi che corre il minore. Infine, è consigliato passare ai colloqui congiunti, cioè sia con la famiglia che con il minore.

Ricongiungimento familiare: avvio della procedura

Va ricordato che solo un richiedente asilo, minore o adulto, può presentare la domanda di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento di Dublino III.

  • Per avviare la procedura è sempre necessario presentare una domanda di protezione internazionale presso la Questura territorialmente competente.
  • L’avvio formale della procedura ha inizio quando  si dichiara – all’atto di presentazione della domanda di protezione –  la volontà del MSNA di ricongiungersi al familiare indicato. Tale richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla manifestazione di volontà del minore di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale.
  • La domanda di ricongiungimento deve essere accompagnata da una serie di documenti, che riguardano  il legame familiare del minore con il parente e l’interesse del minore a essere congiunto.

I documenti da produrre a supporto della domanda sono:
1) Il Family Tree – Albero Genealogico è lo strumento mediante il quale il MSNA ricostruisce i propri legami familiari, elencando i nomi dei parenti sia del ramo materno che paterno.  Deve essere compilato dal minore con il supporto dell’adulto di riferimento e di un mediatore.
2) La Relazione sui legami familiari  La relazione serve a raccontare il legame familiare, cioè tenendo presente il legame affettivo oltre a quello parentale. Importante l’uso di esempi pratici.
3) Il Consenso scritto alla procedura da far compilare e firmare al parente del MSNA.
4) Il Consenso scritto alla procedura da compilare e far firmare al MSNA e al Tutore
5) Documenti di identità del parente
6) Documenti che attestino la residenza legale del parente nello Stato membro: permesso di soggiorno etc;
7) Contatti del parente: indirizzo, telefono, mail;
8) Documenti ufficiali attestanti il legame familiare: certificati di nascita, stati di famiglia, documenti anagrafici, passaporti o documenti di identità dei genitori nei quali risulti la menzione dei figli etc; Qualora non vi fosse nessun documento che provi il legame parentale,  è possibile ricorrere al test del DNA.
9) Documenti aggiuntivi relativi al legame tra il minore e il parente: fotografie che ritraggano i vari membri familiari insieme, screenshot di scambi telefonici, lettere o email tra il minore e il parente, dichiarazioni autografe di  disponibilità/  accoglienza/ interesse alla tutela, scritte e firmate dal familiare o parente che si trova in altro Stato membro, etc.
10) B.I.A. – Best Interest Assessment, Relazione esplicativa della valutazione del ricongiungimento familiare, tenendo sempre conto che il principale interesse è il beneficio che può trarne il minore e la volontà di questo di ricongiungersi con la propria famiglia.
Nella relazione è necessario fare una breve ricostruzione del percorso migratorio, osservazioni di carattere educativo, una descrizione dei contatti (frequenza e modalità) del MSNA con il parente.

I documenti appena elencati devono essere in inglese.

Ricongiungimento familiare: i tempi

Il tempo che intercorre fra l’avvio della procedura e la sua conclusione può essere lungo, pertanto è utile che l’operatore si incontri con il minore e lo informi su tutti gli aspetti della procedura, che si metta in contatto con l’Unità di Dublino per essere aggiornati sulle tempistiche e che poi comunichi tutto al minore.

  • Entro due mesi dalla presentazione della domanda, le autorità competenti dello Stato richiesto dovrebbero prendere una decisione e  trasmetterla tempestivamente all’Unità Dublino dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto può accogliere o meno la domanda.
    Una volta che lo Stato richiesto ha accettato la domanda, vi sono sei mesi entro i quali deve avvenire il trasferimento del MSNA (in caso di un suo allontanamento, tale termine viene prolungato fino a 18 mesi).
  • Una volta che è arrivata la notifica dell’accettazione da parte dello Stato membro della domanda, il tutore deve richiedere al Tribunale per i minorenni il nulla osta, cioè un’autorizzazione al trasferimento del MSNA nel Paese di destinazione.   Nulla osta che deve essere supportato dalla documentazione già presentata in Questura a sostegno della domanda di ricongiungimento familiare.

Qui il link alle linee guida per fare la domanda per avviare la procedura di ricongiungimento familiare per MSNA richiedenti asilo fornite dal CIDAS.

 

 

Marco Marasà

11/01/2022

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