MSNA, online il Vademecum per la presa in carico e l’accoglienza

La voce dei MSNA è la più accreditata a parlare dell’accoglienza che gli viene riservata, come ospiti di centri protetti. Ma cosa dice la legge italiana sull’accoglienza dei minori? di quanto differisce la teoria dalla pratica?


Leggi le interviste ad alcuni MSNA sulla loro esperienza di accoglienza


È stato pubblicato dal Ministero dell’Interno il Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei MSNA, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Libertà e l’Immigrazione e il Servizio Centrale del SAI. Il documento è un utile strumento di supporto per chi è impegnato nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Decisivo è stato, negli ultimi mesi, l’intervento di Unicef e Save the Children nell’assistenza ai minori stranieri arrivati in Italia. Da dicembre a marzo di quest’anno hanno soccorso oltre 130 nuclei famigliari con minori a seguito tra Ventimiglia e Lampedusa e oltre 500 Msna, di cui 404 solo sulla costa siciliana, come emerge da un rapporto reso pubblico dalle due organizzazioni. Gli interventi previsti sono di primo soccorso psicologico, punto di informazione per i diritti, servizi e opportunità, distribuzione di kit di materiale di igiene sanitaria e da viaggio e valutazione di eventuali vulnerabilità importanti. Il sodalizio tra due organizzazioni che proseguirà confermato fino a dicembre 2021, ha già visto la nascita di uno spazio dedicato alle ragazze, lo Youth Corner, all’interno del Childe Friendly Space e il servizio Helpline Minori Migranti di Save the Children tramite la piattaforma online U-Report on the Move di Unicef.

Chi sono i MSNA? Da quali norme sono tutelati in Italia?

Secondo quanto riportato dal Vademecum ministeriale, per MSNA si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Le norme giuridiche che tutelano i minori stranieri non accompagnati sono:

  • l’articolo 403 del codice civile, per cui il minore deve essere collocato da subito in un luogo sicuro
  • l’articolo 19 del decreto legislativo n.412/2015 secondo cui l’accoglienza dei più vulnerabili, diversamente che per gli adulti, non è gestita esclusivamente dal Ministero dell’Interno ma anche da altri enti locali.
Minori stranieri non accompagnati, foto di Simona Scalas

I MSNA godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e non comunitari. Pertanto:

  • Non possono essere respinti alle frontiere o espulsi se non per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
  • Hanno diritto all’accoglienza: dopo la tempestiva individuazione, sia in caso di rintraccio sul territorio sia in caso di sbarco, devono essere immediate le soluzioni di accoglienza idonee;
  • È necessaria l’identificazione, che verrà accertata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dai mediatori culturali, in presenza del tutore definitivo o provvisorio; L’identificazione può avvenire solo dopo aver garantito al minore l’immediata assistenza umanitaria;
  • È importante l’accertamento dell’età: se un documento anagrafico non dovesse bastare o se non fosse reperibile ci si può avvalere dell’intervento delle autorità diplomatico-consolari;
  • Il minore, in fase di prima accoglienza, deve ricevere ogni informazione sui propri diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi. Le informazioni dovranno essere comprensibili e adattate alle varie fasce d’età;
  • Ogni minore deve essere sottoposto ad un primo colloquio: questo servirà ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni elemento utile alla sua protezione. Dopo il colloquio verrà compilata una cartella sociale che evidenzi gli elementi importanti al supporto;
  • Ogni minore straniero non accompagnato ha diritto al rimpatrio assistito e volontario, che può essere disposto dal Tribunale dei minorenni solo dopo aver parlato con il tutore e in seguito ad indagini familiari nel Paese d’origine.
  • Tutti i MSNA possono avere accesso, indipendentemente dalla richiesta di asilo, al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (ex Siproimi ora SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione);
  • Al compimento della maggiore età i MSNA possono convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro, sanitari o di cura.

Inoltre, tutti i MSNA hanno diritto di

  • Accesso alla salute e all’istruzione
  • Ascolto nei procedimenti
  • assistenza legale e di patrocinio gratuito

Le prime due fasi dell’accoglienza dei MSNA

L’accoglienza dei MSNA si articola in due diverse fasi:

  • la prima è assicurata nei centri predisposti dal Ministero dell’Interno e gestiti in convenzione con gli enti locali. Le strutture della prima devono fornire i servizi specialistici utili al trasferimento del minore nei centri di secondo livello. La permanenza del minore è assicurata per il tempo strettamente necessario al trasferimento, non oltre i 30 giorni. Nel caso in cui non ci fossero liberi nei centri di prima accoglienza, l’assistenza è affidata al Comune e se anche questo non potesse garantire la protezione del minore è prevista la possibilità per i Prefetti di attivare delle strutture temporanee dedicate ai minori di età non superiore ai 14 anni.
  • Nella seconda fase di accoglienza viene preso in considerazione ogni caratteristica del minore con un’attenzione particolare ad eventuali vulnerabilità, al vissuto e alle abitudini. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale. La permanenza dei MSNA in questa fase è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi e anche nel caso fossero richieste delle proroghe per completare il percorso di integrazione già avviato.

Le fasi dell’accoglienza: la presa in carico del MSNA dopo il rintraccio sul territorio

 La presa in carico del MSNA sul territorio si articola in sei fasi:

  • Rintraccio del MSNA e comunicazione dell’avvenuto rintraccio
    nella prima gli attori principali sono le Forze dell’Ordine, i cittadini e i servizi sociali del comune. È raccomandato che i servizi sociali del comune siano dotati di un servizio di pronta accoglienza, attivo 24h e raggiungibile da numero pubblico.
  • Identificazione del MSNA
    nella seconda fase gli attori principali sono le Froze dell’Ordine e l’AA.GG minorile nel caso di richiesta di attivazione della procedura per l’accertamento dell’età. Oltre all’identificazione il servizio sociale si occupa di svolgere un primo colloquio con il MSNA per individuare eventuali esigenze immediate, vulnerabilità, vissuto. In questa fase si appura l’età del minore, nel caso dovessero esserci dubbi su quella dichiarata viene informato il Tribunale per i Minorenni che attiva le procedure di accertamento.
  • Valutazione disponibilità ed idoneità posti
    in questa terza fase, nella quale gli attori principali sono i servizi sociali del comune o le Forze dell’Ordine e l’Ente gestore, vengono individuate le strutture con posti disponibili e la loro idoneità. Comune, Servizi sociali, servizi sanitari e progetti di accoglienza sul territorio si dotano di un protocollo operativo per attivare la prima accoglienza, il tutto a poche ore dal rintraccio del minore.
  • Provvedimento di affidamento
    Forze dell’Ordine, ente locale o progetto o autorità giudiziaria minorile trasmettono il provvedimento adottato all’autorità giudiziaria per la ratifica delle misure di accoglienza e l’apertura della tutela.
  • Trasferimento MSNA
    è la fase durante la quale il minore viene trasferito alla struttura di accoglienza con l’aiuto delle forze dell’ordine, dell’ente locale e del progetto. È inoltre previsto che gli operatori della struttura si rechino nel luogo in cui si trova il minore e se non dovesse essere possibile le Forze dell’Ordine si rendono disponibili ad accompagnarlo presso la struttura.
  • Comunicazione inserimento
    l’ultima fase prevede la segnalazione di inserimento del MSNA al Servizio Centrale a cura dell’Ente locale attraverso il “modello C”, corredato da una scheda di approfondimento sul minore. Nel caso di mancanza di posti nel SAI del territorio verrà, invece, inviato il “modello b” con il quale si richiede di ricercare un posto in altri centri della rete.

Per leggere il Vademecum completo, cliccare qui.

Per leggere il rapporto di Save the Children e Unicef, qui.

Giada Stallone
(26 aprile 2021)

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