Anche i cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno un anno possono avere accesso alle prestazioni sociali, cioè quella serie di aiuti economici erogati dallo Stato o dai Comuni previsti per aiutare i cittadini in difficoltà, come assegno di invalidità, malattia, disoccupazione e altre tipologie di assegni o bonus. Con questa misura, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio scorso, si vuole estendere la possibilità di ricevere gli aiuti ad un numero superiore di cittadini stranieri.
Cosa è cambiato?
Fino al 21 dicembre scorso potevano accedere alle prestazioni sociali soltanto gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè coloro che risiedevano in Italia da almeno 5 anni. Si tratta di una novità introdotta con l’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge europea 2019/2020, che va a modificare quanto era previsto dal Testo Unico immigrazione, per mettere ordine nelle regole previste per avere accesso ai vari tipi di bonus, decidendo un criterio unico per tutti i tipi di aiuto.
Le eccezioni per i titolari di permesso unico di lavoro
I titolari di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno per studio e ricerca possono avere accesso alle prestazioni di sicurezza sociale destinate ai cittadini lavoratori – cioè, prestazioni di malattia, invalidità, disoccupazione ecc. – solo se in possesso di:
- permesso di lavoro ancora in vigore al momento della presentazione della domanda per ottenere il bonus;
- permesso di lavoro di almeno 6 mesi, con successiva dichiarazione di disponibilità al lavoro.
Possono invece avere accesso alle prestazioni familiari, che sono un sottogruppo delle prestazioni di sicurezza sociale, soltanto:
- i titolari di un permesso unico di lavoro di almeno 6 mesi;
- titolari di un permesso per motivi di ricerca per un periodo superiore a 6 mesi.
In questo modo si cerca di estendere a tutti i diversi tipi di prestazioni lo stesso criterio utilizzato per l’accesso all’Assegno Unico Universale. Questa misura, che si basa sul possesso del permesso unico di lavoro di almeno 6 mesi, sebbene sia un passo in avanti rispetto al criterio iniziale dei 5 anni di residenza in Italia, finisce tuttavia per escludere i titolari di permesso per lavoro autonomo, per protezione speciale, per lavoro stagionale, per vittime di violenza domestica.
Silvia Proietti
(01 febbraio 2022)
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