Il Governo ha previsto un contributo per cooperative sociali che assumono persone alle quali sia stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.
Il bonus per assunzioni per lavoratrici e lavoratori con protezione internazionale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022
Come viene fornito il contributo?
Il contributo è in forma di esonero: le cooperative sociali che assumono migranti che hanno ottenuto lo status di protezione internazionale non dovranno versare i contributi previdenziali dovuti.
Tale esonero non include, come si legge sulla Gazzetta Ufficiale “i premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile “, che quindi vanno pagati.
A che periodo si riferisce l’esonero dei pagamenti dei contributi?
L’agevolazione di cui al comma 2 viene applicata per gli anni 2018, 2019 e 2020, per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018. In tale caso lo status di protezione internazionale può essere stato attribuito a partire dal 1° gennaio 2016.
Gazzetta Ufficiale: Riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
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