Decreto Sicurezza 2026: restrizione del diritto di asilo

Erosione del diritto d’asilo e ulteriore riduzione delle garanzie a tutela delle persone che chiedono protezione internazionale: questa la sintesi del Decreto sicurezza.

Gjader, Albania. Fonte La voce del popolo
Gjader, Albania. Fonte La voce del popolo

Se del fenomeno migratorio si annulla la complessità e lo si rappresenta come problema di sicurezza, allora vuol dire che la politica è incapace di governare i processi di questo nostro tempo. E infatti non si prevedono risorse a sostegno dell’integrazione degli immigrati o di contrasto alla povertà e per la coesione sociale, mentre siamo di nuovo alle prese con una più restrittiva riedizione dei decreti sicurezza: evidentemente unico campo di azione che il Governo riesce a contemplare.

Le misure del Decreto Sicurezza

Il Decreto sicurezza pubblicato sulla G.U. del 25.02.2026 recepisce e rende esecutive le misure contenute nel Disegno di Legge 11.02.2026 e al Capo IV “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale” dispone quanto segue:

  1. interdizione dell’attraversamento delle acque territoriali in caso di “rischio concreto di atti di terrorismo, pressione migratoria eccezionale, emergenza sanitaria, eventi internazionali che richiedano misure straordinarie di sicurezza” (blocco navale);

  2. trasferimento dei migranti in Centri di accoglienza e di rimpatrio con

Patto europeo Migrazione – Asilorapide procedure di controllo affidate all’Ufficio di polizia, che cura anche il trasferimento in Paesi Terzi, come l’Albania;

  3. sistema di sorveglianza integrata rafforzando le agenzie europee per il controllo dei confini: Frontex;

  4. allontanamento immediato degli stranieri che provengono da Paesi sicuri (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia;

  5. per il permesso di soggiorno per protezione umanitaria (5 anni) sono richiesti: conoscenza certificata della lingua italiana; disponibilità di alloggio conforme a requisiti igienico-sanitari; reddito simile a quello previsto per ricongiungimento familiare;

  6. per i MSNA è il prefetto che decide il prolungamento del permesso previsto fino ai 19 anni; riduzione dei tempi per decidere l’eventuale espulsione; contributi economici alle spese per l’integrazione.

Cosa accade: qualche esempio

Proviamo quindi a fare l’esempio di un minore tunisino, chiamiamolo Mohamed, in fuga dal suo Paese per persecuzione dei suoi familiari in quanto oppositori: in ottemperanza del p. 1 del ddL (che vieta l’attraversamento delle acque territoriali per motivi di sicurezza) e grazie all’azione di controllo di Frontex (p. 3) verrebbe immediatamente allontanato (p.4) perché la Tunisia è nella lista dei Paesi sicuri, tanto sicuro che Amnesty International nel suo ultimo report ha denunciato torture ed esecuzioni in particolare contro migranti.
Se invece il minore venisse dall’Etiopia potrebbe ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, probabilmente solo fino ai 19 anni d’età, e dovrebbe contribuire alle spese necessarie per l’integrazione (p.6).

Luciana Scarcia
6 marzo 2026

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