Effetti del decreto legge 130/2020

Il diritto dell’immigrazione è in continua evoluzione, anche se non sempre segue una rotta costante: questo è quanto emerso nell’incontro online del 9 febbraio 2021 “Domande e risposte sul decreto 130/2020, che annulla i decreti Salvini”, organizzato da Amnesty International Lazio, con relatori gli avvocati Eugenia Barone Adesi e Eugenio Alfano. All’iniziativa hanno partecipato le associazioni romane che aderiscono alla Rete per i diritti di rifugiati e migranti, di cui fa parte Piuculture.

Tra le modifiche introdotte con il d.l. 130/2020 meritano attenzione, per l’intento di temperare l’approccio restrittivo del d.l. 113/2018, le seguenti:

• ampliamento delle ipotesi di protezione speciale grazie al richiamo ai principi costituzionali e di diritto internazionale, con espresso riferimento alle persecuzioni fondate sul genere e l’orientamento sessuale;
• ampliamento dei permessi di soggiorno convertibili in permessi di lavoro;
• iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo e introduzione della procedura semplificata di convivenza anagrafica;
• esclusione di minori non accompagnati e delle categorie vulnerabili dalle procedure accelerate.
Rimangono, però, criticità e perplessità, come in materia di procedure accelerate, di servizi erogati dai centri di accoglienza e di tutela delle donne migranti.

Foto di Matteo Nardone per Piuculture

Gli effetti: le procedure accelerate

Nonostante l’esclusione delle categorie vulnerabili dall’ambito di applicazione delle procedure accelerate, restano i rischi alle stesse connessi. Tra gli effetti negativi di dette procedure c’è la condizione di isolamento del richiedente che, dati i termini brevi previsti per l’esame della domanda dal momento della ricezione, viene sottoposto all’esame della Commissione competente al rilascio del permesso di soggiorno, senza aver prima ricevuto una adeguata informazione. La norma, inoltre, conserva una ampia potenzialità espansiva, evidente in due casi: il primo è quello in cui la condizione di vulnerabilità emerge dopo l’invio della richiesta di asilo e l’audizione del richiedente da parte delle Commissioni. Il secondo caso dipende dal fatto che, tra le ipotesi di applicazione, ci sono la necessità di identificazione e accertamento della cittadinanza dei migranti trattenuti nei CPR e negli HOT SPOT: “poiché la maggior parte dei migranti che arriva sulle coste italiane è priva di documenti, l’ambito di applicazione della norma in esame rimane molto ampio”, sottolinea l’avv. Alfano.

Servizi di primo e secondo livello

Dal 2018 c’è stata una progressiva riduzione dei finanziamenti destinati ai centri di accoglienza. L’effetto è stato distinguere tra servizi di primo livello (quali l’accoglienza, l’insegnamento della lingua, l’assistenza legale, psicologica e sociale), destinati a tutti e servizi di secondo livello (tirocini formativi e orientamento lavorativo), riservati ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari di protezione speciale. “Si creano due diversi livelli di assistenza che generano una disparità di trattamento, fonte di criticità nei rapporti tra gli ospiti dei centri”.

Donne e tutela

Per conoscere la storia dei migranti, “bisogna fare le domande giuste e per questo è fondamentale la preparazione degli operatori dei centri di accoglienza e dei membri delle Commissioni per il rilascio dei permessi. Ciò vale soprattutto per le donne vittime di tratta e sfruttamento: spesso, le persecuzioni e violenze subite sono integrate nella cultura del Paese di origine, al punto da non essere percepite come tali nemmeno dalle vittime e, pertanto, non denunciate”, spiega l’avv. Barone Adesi. Inoltre, l’esperienza ha dimostrato che anche nei c.d. Paesi sicuri la tutela, a volte, è solo formale . In questo contesto assume particolare rilievo l’espressa previsione del riconoscimento della protezione speciale per persecuzioni fondate sul genere e l’orientamento sessuale.

Valeria Frascaro
(15 febbraio 2021)

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