Lavorare in Italia: come richiedere un visto di lavoro

Mani che sanciscono un accordo (Foto da Pixabay)

In Italia il rapporto di lavoro può essere di tre tipi:

  • Lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale;
  • Lavoro parasubordinato
  • Lavoro autonomo

Come è possibile accedere al mercato del lavoro in Italia?
In due modi:

  • dall’estero, tramite chiamata nominativa
  • direttamente in Italia, rispettando precisi requisiti

Sono previste due tipologie di visto di lavoro differenti:

  • Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo il ‘nulla osta’ al lavoro da parte dello sportello unico per l’Immigrazione (SUI). Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, che voglia dare lavoro a un cittadino extracomunitario residente all’estero, deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al SUI competente per la provincia nella quale si svolgerà l’attività lavorativa.
  • Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l’esercizio dello stesso tipo di attività.

Lavorare in Italia: visto per lavoratori subordinati

Per ottenere il visto è necessario che un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, sia interessato ad assumere il lavoratore straniero residente all’estero.

La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto annuale di programmazione dei flussi secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali adottate con notevole anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande stesse.

Lo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI) rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

  • rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
  • che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel lavoro (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la possibilità di confermare la sua richiesta);
  • che non esistano ostacoli da parte della questura.

Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio.

Cosa deve fare il lavoratore?

  • Dopo aver ricevuto il nullaosta dal datore di lavoro: richiedere il visto d’ingresso all’Ambasciata o Consolato del suo Paese. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d’ingresso e l’indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.
  • Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia:
    1. contattare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno,
    2. il SUI verifica la documentazione,
    3. se i documenti sono a posto consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Dopo essere stato allo Sportello Unico per l’Immigrazione occorre andare nei seguenti uffici:  

  • Poste Italiane: inviare la domanda di permesso di soggiorno
  • Comune di residenza: richiedere l’iscrizione anagrafica.
  • Azienda A.S.L.: richiedere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
  • Questura: presentarsi nel giorno dell’appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno

Lavorare in Italia: visto per lavoratori stagionali

Il lavoro stagionale è un lavoro subordinato a tempo determinato che si può svolgere soltanto in certi periodi dell’anno (ad esempio il lavoro nel settore agricolo o nel settore turistico-alberghiero). La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, per un lavoratore residente all’estero appartenente a una delle nazionalità indicate nel decreto flussi.

Le domande di assunzione possono essere presentate online dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Le domande:

È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro subordinato nell’ambito delle quote disponibili. È possibile fare la conversione se al momento della presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale è in corso di validità.

Ottenuto il visto d’ingresso, il lavoratore deve, entro 8 giorni dall’ingresso, richiedere il permesso di soggiorno stagionale, ovvero per lavoro stagionale.

Per quanto riguarda la domanda di nulla osta, se il datore di lavoro non ha conoscenza personale del lavoratore, è previsto che la richiesta venga immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, il quale verifica, entro 5 giorni, l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto.

Il nulla osta ha validità da 20 giorni a 9 mesi a seconda della durata del contratto di lavoro stagionale, e deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta.

Cosa deve fare il lavoratore?

Deve inviare allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta di conversione esclusivamente online collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2.

In caso di esistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare:

  • il contratto di soggiorno
  • il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Lavorare in Italia: visto per lavoratori autonomi

Il visto per lavoro autonomo “consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato” (D.M. 11.5.2011, all. A, all’art. 7).

Per “attività di lavoro autonomo” la legge intende ogni attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o la costituzione di società di persone o capitali, nonché l’accesso a cariche societarie.

Lo straniero che richiede un visto d’ingresso per lavoro autonomo è tenuto a dimostrare di possedere:

  • un alloggio idoneo nel luogo di svolgimento del contratto;
  • un reddito, proveniente da fonti lecite, d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500 euro);
  • nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, previa richiesta del lavoratore straniero o suo delegato;
  • i requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, se richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
  • un’attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere.

Tutta la documentazione appena elencata deve essere presentata, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente affinché rilasci il nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.

Il visto d’ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

C’è anche un termine di decadenza: il visto in oggetto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

Fatto ingresso in Italia, lo straniero provvederà, entro 8 giorni, come per legge, a richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Lavorare in Italia: per chi è già in Italia

Per poter lavorare in Italia occorre avere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, cioè su cui sia scritto “permesso unico lavoro”.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione, da inviare online.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro lo straniero dovrà fornire, con la domanda, la copia dell’UNILAV. In attesa di ottenere il rilascio/ rinnovo, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale che dimostra la richiesta del rinnovo, può continuare a lavorare.

Elisa Galli
(25 agosto 2021)

 

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