L’INPS recepisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale: i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia possono fare richiesta di riesame per le domande di bonus bebè 2021 respinte, quelle in fase di accertamento saranno invece accolte.
Bonus bebè: cosa cambia per i cittadini extra UE
L’Assegno di natalità (bonus bebé), in vigore dal 2014, era una misura per sostenere le nuove nascite e adozioni con un contributo mensile per un anno. Dal 2022 è stato abolito e sostituito con l’assegno unico e universale per i figli.
Tuttavia, per avere accesso al bonus bebè, i cittadini extra UE dovevano essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha invece affermato che, per quanto riguarda il bonus bebè, i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e comunitari. La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato incostituzionali una parte delle norme del bonus bebè.
Bonus bebè: chi ne ha diritto
Infatti, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, hanno diritto al bonus bebè anche i seguenti cittadini extra UE:
- familiari titolari di carte di soggiorno previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Pertanto, l’INPS in un messaggio specifica che:
- Le domande di assegno di natalità (bonus bebè) presentate dai titolari dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di accertamento, devono essere accolte;
- potranno essere accolte le richieste per il riesame delle domande respinte per mancanza del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
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Vincenzo Lombardo
(20 Aprile 2022)
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