Decreto Flussi: le nuove quote di ingresso per il 2023

Il nuovo Decreto Flussi prevede 82 705 quote di ingresso di cittadini extra-UE che nell’anno 2023 potranno entrare regolarmente in Italia per svolgere attività lavorativa, segnando un incremento rispetto ai 69 700 ingressi previsti per l’anno precedente. Tra le novità di quest’anno figura l’obbligo per il datore di lavoro, prima di inviare la richiesta di nulla osta per l’impiego del lavoratore straniero, di verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire lo stesso posto di lavoro.
Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023 sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

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Sono 82 705 le quote di ingresso per lavoratori extra-UE fissate per il 2023. Foto Pixabay

La ripartizione delle quote di ingresso

Le 82.705 quote complessive di ingresso stabilite dal Decreto Flussi, dal 26 gennaio 2023 pubblicato in G.U., vengono ripartite secondo ben definite categorie di lavoratori:

  • 30.105 quote vengono riservate alle assunzioni di lavoratori subordinati non stagionali e autonomi nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, del settore turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale;
  • 44.000 quote all’ingresso per lavoro stagionale;
  • 7.000 quote per conversione da altri permessi di soggiorno;
  • 1.000 quote sono riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzionenei Paesi d’origine;
  • 100 quote destinate ai lavoratori stranieri residenti in Venezuela ma di origine italiana (per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di ascendenza);
  • 500 quote riservate a particolari categorie di lavoratori autonomi, come imprenditori con risorse superiori ai 500 000 euro, artisti di chiara fama o creatori di start up innovative.

Quote per lavoro subordinato non stagionale e autonomo

I 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e autonomo (incrementati di più di 2 000 unità rispetto ai 27 700 ingressi previsti per il 2022) nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, del settore turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, vengono a loro volta ripartiti sulla base del Paese di provenienza:

  • 24.105 quote sono riservate ai lavoratori cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 6.000 quote rimangono a disposizione per l’assunzione dei cittadini di altri Paesi con i quali verranno stipulati accordi di cooperazione sul piano migratorio nel corso del 2023.

Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, secondo la Circolare interministeriale del 30 gennaio 2023, il nulla osta per l’accettazione della domanda di ingresso verrà rilasciato soltanto ai lavoratori conducenti muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.

Ingressi per lavoro stagionale

I 44.000 ingressi autorizzati per lavoro stagionale, più o meno corrispondenti alle quote dello scorso anno (42 000), anche in questo caso sono riservati a lavoratori di determinate nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Ben 22.000 di queste 44.000 quote sono riservate alle domande di lavoratori stranieri avanzate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

  • Cia;
  • Coldiretti;
  • Confagricoltura;
  • Copagri;
  • Alleanza delle cooperative (comprende Lega delle Cooperative, Confcooperativ el’Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI).

Infine 1.500 ingressi su 44 000 sono per lavoro stagionale pluriennale della durata di 3 anni, cioè sono destinati – come si legge nel Decreto Flussi – ai lavoratori stranieri “che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti”, per i quali è stata avanzata apposita domanda dal datore di lavoro interessato.

Conversione da altri permessi di soggiorno

Anche le 7.000 quote riservate alle conversioni di permessi di soggiorno, perfettamente in linea con le quote previste per il 2022, già posseduti sono rigidamente ripartite:

  • 4 400 da permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • 2 000 da permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione professionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • 370 da permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione professionale a permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  • 200 da permesso UE di lungo periodo a permesso di soggiorno lavoro subordinato;
  • 30 da permesso UE di lungo periodo a permesso di soggiorno lavoro autonomo.

Sarà l’Ispettorato Territoriale del Lavoro a verificare, a seguito dell’invio della domanda, il possesso dei requisiti per la richiesta di conversione.

Richiesta di nulla osta e invio della domanda

Da quest’anno il datore di lavoro, prima di inviare la domanda per l’ingresso di lavoratori stranieri, ha l’obbligo di verificare che nel Centro per l’Impiego (CpI) competente non ci siano altri lavoratori sul territorio nazionale disponibili a svolgere quello stesso lavoro. Per farlo deve inviare il modulo predisposto da Anpal al CpI di riferimento, potendo poi procedere con il nulla osta per l’ingresso dei lavoratori stranieri soltanto se:

  • il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Soltanto se si verifica una di queste condizioni, il datore di lavoro potrà procedere con l’invio della domanda dopo aver compilato un’apposita autocertificazione.

Le domande potranno essere inviate dal 27 marzo al 31 dicembre 2023 sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno. Dal 30 gennaio al 22 marzo, invece, è possibile utilizzare l’applicativo ministeriale per la precompilazione dei moduli di domanda.

A trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente. Verrà poi inviato in via telematica alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto di ingresso entro venti giorni dalla ricezione della documentazione.


Per maggiori informazioni consulta la Circolare interministeriale del 30 gennaio 2023


Silvia Proietti
(7 febbraio 2023)

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