Sei uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno e nel 2016 hai l’intenzione di far venire in Italia i tuoi familiari? Non bisogna farsi sfuggire le ultime modifiche che regolano la possibilità di presentare la domanda del ricongiungimento familiare, soprattutto quelle che riguardano i redditi minimi richiesti dello straniero che presenta la domanda.
Per il ricongiungimento familiare, secondo l’art. 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosidetto Testo Unico Immigrazione, lo straniero deve dimostrare di possedere un reddito pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere.
L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2016 è pari a 5.825 euro, da cui poi, in conseguenza, derivano i parametri di reddito minimi per la richiesta del ricongiungimento familiare:
1 familiare da ricongiungere: € 5.825 + 2912,50 = €8.737,50;e di conseguenza per2 familiari da ricongiungere: € 11.650;3 familiari da ricongiungere: € 14.562,50;4 familiari da ricongiungere: € 17.475;5 familiari da ricongiungere: € 20.387,50;6 familiari da ricongiungere: € 23.300.Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2016 euro è di 11.650 . Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni – figli, coniugi o genitori -all’importo di 11.650 euro si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 2.912,50 euro.Ricordiamo che la richiesta del ricongiungimento familiare può essere presentata dal cittadino extracomunitario titolare di:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorennia carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitoria carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Oltre al reddito minimo annuo lo straniero che vuole portare in Italia i suoi familiari deve disporre anche di:
- un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari;
- una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.
La domanda del ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente su www.interno.it, registrandosi all’interno della sezione “Ricongiungimenti familiari”. Poi il richiedente deve:
- scaricare il programma “Sportello Unico Immigrazione”,
- scegliere il modulo che vuole presentare (modulo S per il ricongiungimento e modulo T per l’ingresso dei familiari al seguito),
- compilare il modulo
- inviare il modulo telematicamente.
Secondo i dati del Ministero dell’Interno al febbraio 2015 a Roma sono state registrate 33.187 domande di ricongiungimento familiare. Tra questi il nullaosta à stato rilasciato in 26.371 casi, di questi il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare à stato chiesto solo 20.303 volte.
Petra Barteková(24 febbraio 2016)