Permesso di soggiorno per violenza domestica è cambiato

Il permesso di soggiorno per violenza domestica è un tipo di permesso previsto dall’art. 18 bis del testo unico sull’immigrazione: esso, fino al 2018, rientrava tra i permessi per protezione umanitaria, cioè una forma di protezione internazionale applicabile in caso di mancanza dei requisiti per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Il decreto legge 113/2018 ha eliminato la protezione umanitaria, sostituendola con i permessi di soggiorno per casi speciali, tra cui il permesso per violenza domestica, che ha la funzione di consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

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Violenza domestica significa atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti abbia o abbia avuto la stessa residenza della vittima.

Destinatari e condizioni di rilascio

Il destinatario del permesso è lo straniero vittima di abuso o violenza accertati nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per i delitti di:

  1. maltrattamenti contro familiari o conviventi;
  2. lesioni personali gravi e gravissime;
  3. mutilazione di organi genitali femminili;
  4. sequestro di persona; violenza sessuale;
  5. atti persecutori;
  6. delitti di cui all’art. 380 codice di procedura penale, commessi in Italia nell’ambito di violenza domestica;
  • rilevati dai centri antiviolenza, dai servizi sociali territoriali o dai servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza;
  • che, di conseguenza, si trovi in una situazione di pericolo concreto e attuale per la propria incolumità;
  • anche se cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o per i suoi familiari.

Modalità di rilascio

Il permesso viene rilasciato dal questore sulla base di:

  • parere o proposta dell’autorità giudiziaria;
  • relazione dei servizi sociali che hanno rilevato la violenza e parere dell’autorità giudiziaria da cui risulti che ci sono le condizioni di rilascio del permesso, in particolare la gravità ed attualità del pericolo per l’incolumità personale.

Durata, diritti garantiti e conversione

Il d.l. 113/2018 ha previsto che la durata del permesso di soggiorno per violenza domestica è di un anno e consente:

  • l’accesso ai servizi assistenziali;
  • l’iscrizione a corsi di studio;
  • l’iscrizione nell’elenco anagrafico;
  • lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.

Dopo la scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Revoca del permesso

Il permesso di soggiorno per violenza domestica è revocato in caso:

  • di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica, dai servizi sociali o accertata dal questore;
  • vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Effetti della condanna dello straniero per uno dei delitti indicati dall’art. 18 bis

Nei confronti dello straniero condannato per uno dei delitti di: maltrattamenti contro familiari o conviventi; lesioni personali gravi e gravissime; mutilazione di organi genitali femminili; sequestro di persona; violenza sessuale; atti persecutori o per i delitti di cui all’art. 380 codice di procedura penale, commessi in Italia nell’ambito di violenza domestica, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione.

Documenti necessari per il rilascio

  • 4 foto formato tessera;
  • 2 foto formato tessera per eventuali figli;
  • 1 marca da bollo da 16;
  • passaporto e fotocopia, se in possesso;
  • pagamento bollettino postale da 30,46 + 30,46 per eventuali figli;
  • certificato di residenza o contratto di affitto intestato al richiedente o dichiarazione di ospitalità;
  • fotocopia carta d’identità o del permesso di soggiorno o dichiarazione di ospitalità dei servizi sociali;
  • originale comunicazione di ospitalità e una fotocopia, ai sensi dell’art. 7 del testo unico sull’immigrazione, che si deve fare entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza;
  • proposta o parere dell’Autorità Giudiziaria;
  • relazione dei servizi sociali, se richiesta.

Per il rinnovo è necessario portare gli stessi documenti con, in aggiunta, il permesso di soggiorno in corso di validità e una fotocopia.

Valeria Frascaro
(8 marzo 2021)

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