Campagna Paradosso all’italiana: l’applicazione del d.l. 130/2020

A che punto siamo con l’applicazione del d.l. 130/2020? Questa la domanda a cui si è voluto rispondere con il webinar di giovedì 20 maggio 2021, primo appuntamento online del ciclo di incontri organizzati dalla Rete Lazio per i diritti di rifugiati e migranti” – di cui fa parte Piuculture assieme a numerose organizzazioni che si occupano di migrazioni – in vista della Giornata internazionale del rifugiato del prossimo 20 giugno. Sono intervenuti: Giovanna Cavallo per il “Forum per cambiare l’ordine delle cose”, l’avv. Caterina Boca per la Caritas italiana e l’avv. Gianfranco Schiavone per ASGI.

La protezione speciale secondo il d.l. 130/2020

Il d.l. 130/2020, intervenendo sull’impianto normativo definito con il d.l.113/2018, ha reintrodotto la protezione umanitaria, ora chiamata “protezione speciale”. Ma “la novità della norma”, spiega Cavallo, “è la previsione di un canale di accesso diretto alla protezione speciale tramite istanza al Questore, il quale deve poi richiedere la valutazione della Commissione territoriale”: questa modalità “svincola il richiedente dal dover procedere attraverso il canale, molto più complesso, della protezione internazionale”. Dopo la conversione in legge del decreto, il Forum e le associazioni che si occupano di migrazioni hanno svolto un’attività di monitoraggio presso gli uffici immigrazione: “Abbiamo voluto vedere se la nuova protezione umanitaria avesse una reale agibilità”.

Foto di Matteo Nardone per Piuculture

La campagna “Paradosso all’italiana”

All’esito del monitoraggio, “(…) abbiamo scoperto che il canale della protezione speciale non è accessibile”. Se all’inizio ciò era dovuto a problemi organizzativi degli uffici immigrazione, successivamente questa situazione si è protratta “in virtù di una consapevolezza istituzionale“: è uscita una circolare che ha paralizzato “la possibilità di chiedere la protezione speciale al Questore, anche senza essere in possesso, precedentemente, di alcun altro documento”. Questa possibilità, però, è prevista dalla legge. “Per questo motivo abbiamo dato avvio alla campagna “Paradosso all’italiana”, (…) che porta avanti 3 tipi di interventi:

sensibilizzazione: è necessario che migranti, operatori e cittadini sappiano della possibilità di accedere a questa forma di protezione, che c’è una legge che garantisce l’accesso a quello che è un diritto fondamentale;
processo istituzionale di advocacy: abbiamo costruito un rapporto con i parlamentari per presentare interpellanze sul motivo per cui questa legge non viene applicata e fare in modo che l’atteggiamento di boicottaggio cambi;
attività giudiziaria: orientiamo coloro a cui l’accesso alla protezione speciale non è consentito, pur avendone diritto, verso strumenti giudiziari. Ci sono già 2 sentenze del Tribunale di Bologna con cui si ordina alla Questura di consentire la presentazione della richiesta di protezione speciale”.

Protezione umanitaria

“Il permesso per motivi umanitari nasce nel ’98, con la previsione di cui all’art. 5, comma 6 del t.u.i”, spiega Boca, e anche dopo l’introduzione della protezione sussidiaria, quale forma di protezione internazionale ulteriore rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato, questo permesso ha conservato la sua importanza quale forma di tutela accessibile per coloro che non avevano i requisiti per ottenere la protezione internazionale. Oggi il riferimento normativo è l’art. 19, comma 1.1 del t.u.i., nel quale si prevede che respingimento, espulsione o estradizione della persona sono preclusi non solo qualora vi sia il rischio che essa subisca torture o trattamenti inumani o degradanti, ma anche “quando ci sono fondati motivi di ritenere che l’allontanamento possa comportare una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, sottolinea Schiavone. Questa previsione implica “un obbligo di valutare i percorsi di vita delle persone”: si configura, dunque, un “diritto al non sradicamento” che impone a chi valuta le richieste di permesso di adottare una “nuova visione”, che tenga conto di questi altri elementi.

Valeria Frascaro
(26 maggio 2021)

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